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LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE E LA PRATICA DEL TAGLIO DELLA CODA NEGLI OVICAPRINI, UN SETTORE CHE NECESSITA DI NUOVI AGGIORNAMENTI

  • 27 aprile 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Ministero della Salute ha di recente promosso CLASSYFARM, un sistema integrato di categorizzazione del rischio degli allevamenti degli animali da reddito. Si tratta di una piattaforma ove si fondono l’'impegno e gli sforzi messi in atto dai medici veterinari liberi professionisti e di quelli del SSN che, una volta a pieno regime, farà fare passi enormi alla salvaguardia del benessere animale, divenuto attualmente uno degli obiettivi prioritari della stessa legislazione sia europea che nazionale.

Il sistema permette di programmare i controlli ufficiali in base al rischio e nel contempo di dare esecuzione al Decreto del Ministro della Salute 7 dicembre 2017 che istituisce un sistema di epidemio-sorveglianza prospettando compiti e responsabilità del Veterinario Aziendale opportunamente formato.

E’ oramai un dato acquisito ed universalmente riconosciuto quanto elaborato in tema di benessere animale negli ultimi decenni del '900, sintetizzabile nelle parole di T. Regan: gli animali sono “in grado di percepire e ricordare... di agire intenzionalmente in vista del conseguimento dei propri obiettivi, sono senzienti...sono in grado di avere esperienze di benessere individuale in senso indipendente dalla loro utilità per gli altri”(T. Regan, The struggle for animal rights,Intl. Society for animal rights, Clarks Summit – PA- 1987).

Con il Piano di Miglioramento dell’applicazione del D.lgs. 122/2011 il Ministero della Salute ha inteso fornire alcuni chiarimenti sulla stessa norma ricordandone i punti basilari di tutela del benessere dei suini, richiamati nel Sistema ClassyFarm, in particolare sulle finalità di autovalutazione del rischio.

Viceversa è invece semplice constatare come in materia di benessere e protezione degli ovicaprini non esista, a tutt'oggi, una legislazione specifica di riferimento e questo ci porta necessariamente a doverci rifare al dettato del Decreto Legislativo 146 del 26 marzo 2001 (attuazione della Direttiva 1998/58 CE).

Il Decreto è una normativa orizzontale e non specifica che si applica a tutti gli animali allevati con lo scopo di produrre derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o altri scopi agricoli, indipendentemente dalla consistenza dell’allevamento, sia questo a conduzione familiare o di tipo industriale.

L'art, 2 di tale Decreto recita:” il proprietario o il custode, ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati  dolori, sofferenze o lesioni inutili”.

L’obiettivo del benessere animale è inoltre inserito nel regime della “condizionalità”, come parametro per accedere ai finanziamenti nell'ambito della politica agricola comune (Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009), che stabilisce norme relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori).

 Per quanto riguarda il settore ovicaprino, nello specifico, si fa riferimento a differenti Criteri di Gestione Obbligatori (ovvero i requisiti relativi a regolamenti e direttive esistenti in materia di sicurezza alimentare, ambiente, salute e benessere degli animali): al CGO8 (identificazione e registrazione ovicaprina nel rispetto del Regolamento (CE) 21/2004) ed al CGO 13 (protezione degli animali negli allevamenti, previsto dalla Direttiva 1998/58 CE precedentemente citata).

Nel punto 19 dell’allegato al Decreto 146 si fa riferimento puntuale alle mutilazioni e altre pratiche zootecniche, indicando quelle vietate e le condizioni minime per cui possono essere effettuate.

Le amputazioni cruente sono anche inserite, come elemento di verifica, nella check list di valutazione del benessere animale degli ovini da latte del suddetto Sistema Classyfarm (punto 33 : E’ vietato, se non per fini terapeutici eseguiti sotto il controllo del veterinario, il taglio della coda, la cauterizzazione dell’abbozzo corneale oltre i 21 gg di vita e la castrazione, se non ai fini di mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali prima della maturità sessuale).

Nel Dlgs 146/2001 si fa esplicito riferimento al taglio delle code nella specie bovina; si presume quindi che nel sistema Classyfarm per analogia, le precauzioni riguardanti la stessa procedura siano state estese anche agli ovicaprini.

Come detto, mentre nel settore suino sono stabilite norme minime di protezione, in particolare in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda (Raccomandazione UE 2016/ 336 della Commissione), analogamente non si registrano normative similari nel settore ovicaprino. Infatti, come già affermato, il Dlgs 146/2001 non fornisce indicazioni specifiche  al riguardo, e ad oggi si auspica una legiferazione tale da tutelare il benessere animale, anche nel corso di tale pratica diffusa nella pastorizia.

Anche il nuovo Piano 2020 del Benessere Animale (nota del Ministero della Salute 0004339-24/02/2020-DGSAF-MDS-P) estende le attenzioni riservate dapprima all’allevamento suino, al settore avicolo e bovino riservando agli ovicaprini la generica categoria “altre specie”, seppur auspicando per il 2021 la categorizzazione di tutte le tipologie di allevamento, sfruttando i dati derivanti dalle check list 2020 e e dalle vendite o dal consumo di antimicrobici.

In ambito Europeo, in Gran Bretagna, ad esempio, le linee guida del benessere ovino consentono la procedura solo in caso di reale bisogno (rischio di miasi, deposizione delle uova di ditteri parassiti con conseguente sviluppo larvale, spesso appartenenti alla famiglia delle Calliphoridae) effettuata esclusivamente da personale formato e con impiego di anestetici in soggetti di età superiore a 7 giorni (Trentini et al. Large animal Review 2013).

Purtroppo quindi, seppur vietata con pochissime e specifiche deroghe, la caudectomia negli ovini risulta applicata in gran parte degli allevamenti nazionali, in generale, sappiamo che le metodiche più comunemente usate sono: anelli di gomma, tenaglia di Burdizzo, termocauterio, forbici o metodo combinato anello di gomma e tenaglia di Burdizzo.

Nel rispetto della libertà dal dolore (Brambell Commitee Report), la necessità del taglio della coda deve essere valutata con attenzione e consapevolezza in quanto si tratta di un organo molto innervato e vascolarizzato e un’operazione non corretta potrebbe causare oltre al dolore anche gravi infezioni.

Inoltre la coda ha la funzione importante di coprire i genitali, proteggere ed allontanare gli insetti oltre a consentire il libero manifestarsi delle caratteristiche etologiche legate alla specie.

Le giustificazioni principali che portano gli allevatori a praticare tale procedura sono da mettere in relazione all’igiene della mungitura (facilitazione nel controllo della mammella e nella routine di mungitura), legate a ragioni igienico sanitarie (la presenza di una coda lunga imbrattata di feci può creare un ambiente umido e quindi facilitare la deposizione delle uova di parassiti, mosche in particolare), nonché per non alterare alcuni caratteri fenotipici di cui possono tener conto talune mostre zootecniche, inerenti gli standard di razza.

La caudotomia dovrebbe essere praticata tra la quarta e la quinta vertebra coccigea (in particolare l'eventuale pratica con l'anello dovrebbe prevederne l'applicazione non sulla vertebra ma negli spazi intervertebrali) e il moncone risultante dovrebbe comunque essere in grado di coprire l’ano e la vulva nelle femmine e l’ano nei maschi .

Tale pratica non andrebbe effettuata nelle prime 24 ore di vita per non incorrere in una non corretta assunzione del colostro e non compromettere il rapporto madre figlio, e andrebbe effettuata preferibilmente nella stagione fredda per evitare infezioni legate, come detto, all’ovodeposizione di ditteri parassiti.

Per ovviare alla possibile incidenza delle motivazioni che portano al taglio della coda, quando ha la possibilità di intervenire, il Veterinario Aziendale dovrebbe intervenire principalmente sulle cause scatenanti il disagio, ad esempio curando opportunamente i casi di diarrea che determinano l’imbrattamento della parte, associandolo eventualmente alla tosatura dell’area perineale.

In attesa, quindi, che anche l'Italia si doti di riferimenti normativi precisi che ne regolino strettamente la pratica, magari valutandone rischi e diffusione tramite il sistema Classyfarm, la caudectomia, qualora considerata inderogabile, dovrebbe comunque essere effettuata da personale formato e sotto il controllo del Medico Veterinario, considerandone la reale necessità e valutando metodi alternativi per il controllo delle miasi.

 

 

Autori

Dott.ssa Eloisa Terzetti

Dott. Giuseppe Iacchia

 

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