Il Regolamento Ce 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, prevede all'articolo 18 la possibilità di utilizzare, nel rispetto di condizioni che garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, sottoprodotti di origine animale per “impieghi speciali nei mangimi”.
Nel tempo, sia da parte delle imprese alimentari che da parte delle strutture di ricovero per cani e gatti, si sono susseguite le richieste sulla possibilità dell'utilizzo dei rifiuti di cucina e ristorazione per l'alimentazione degli animali da compagnia ospitati nei canili-rifugi.
Con Nota 0048134 del 28 dicembre 2015 il Ministero della Salute ha fornito indicazioni operative per l'utilizzo di rifiuti di cucina e ristorazione per l'alimentazione di cani e gatti ospiti di canili e rifugi,
In particolare nella Nota sono stabiliti i prerequisiti che devono essere rispettati sia dall'impresa alimentare che produce i rifiuti di cucina e ristorazione, sia dalla strutture di ricovero per cani e gatti che li utilizzano.
Inoltre vengono date indicazioni in merito a:
- divieti di utilizzo;
- registrazioni per la struttura di ricovero;
- requisiti del luogo di origine;
- requisiti del luogo di alimentazione;
- il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione;
- lo smaltimento dei rifiuti di cucina e ristorazione inutilizzati;
- i controlli ufficiali.
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