La nuova Politica Agricola Comune obbliga ogni Stato membro a dotarsi di schemi volontari per il clima e l’ambiente (eco-schemi) che generano un pagamento aggiuntivo annuale agli agricoltori e allevatori che si impegneranno ad osservare pratiche agricole favorevoli a sostenere la transizione ecologica del settore agricolo.
Nell’ambito dell’Eco-schema 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico-resistenza e per il benessere animale, l'intervento è finalizzato a sostenere il passaggio verso un modello di allevamento più sostenibile, a migliorare la qualità e la salubrità delle produzioni agroalimentari, a ridurre l'antimicrobico-resistenza (AMR) e a promuovere il benessere animale.
L'obiettivo è accompagnare le aziende zootecniche in un percorso virtuoso di riduzione dell'uso del farmaco, fondato sull'attuazione di impegni direttamente collegati al miglioramento del benessere animale, misurato attraverso il sistema informativo ClassyFarm.
Il livello dell'eco-schema preso in esame è il Livello 1 - Riduzione dell'antimicrobico-resistenza (AMR), attuato attraverso l'impegno alla riduzione dell'uso del farmaco, quantificata sulla base della classificazione degli allevamenti in relazione al consumo di antibiotici, cioè sono ammissibili al pagamento gli allevamenti che alla fine dell'anno solare di presentazione della domanda di aiuto (31 dicembre), riducono oppure mantengono valori DDD (Defined Daily Dose) inferiori alla mediana stessa, in funzione della tipologia di allevamento, l'importo unitario stimato varia da 24,00 a 66,00 euro/UBA.
Come previsto dal decreto ministeriale 23 dicembre 2022, con riferimento all’Eco-schema 1 - Livello 1 descritto del Piano Strategico della PAC, era stata introdotta una clausola di revisione che prevedeva, a decorrere dall’anno di domanda 2024, l’adeguamento delle percentuali di riduzione e/o del valore baseline dell’intervento, sulla base della valutazione dell’andamento del consumo degli antimicrobici veterinari. Tale adeguamento avrebbe dovuto essere adottato con decreto interministeriale, fondato su criteri oggettivi e previo parere del Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA), al fine di garantire il mantenimento di un’ampia platea di beneficiari coinvolta nel percorso di riduzione del consumo di antibiotici.
I valori necessari alla revisione, progressivamente elaborati negli anni successivi, sono disponibili attraverso il sistema ClassyFarm (valgano ad esempio i Dati sul consumo degli antimicrobici relativi al primo trimestre 2026). L’analisi di tali dati ha evidenziato alcune criticità applicative che hanno reso necessario un intervento correttivo sul piano normativo.
In particolare, per la filiera suinicola sono emerse difficoltà ai fini dell’accesso al pagamento del premio previsto dall’Eco-schema 1, Livello 1, dovute all’assenza di una soglia specifica per i suini nel periodo compreso tra lo svezzamento e i settanta giorni di età. Parallelamente, nell’ambito di alcune razze bovine riconducibili alla linea vacca-vitello, si è rilevato come il ricorso a trattamenti farmacologici e antimicrobici sia strettamente connesso alle problematiche sanitarie legate al parto, e pertanto non pienamente comparabile con quello registrato nelle fattrici di altre razze da carne comunemente impiegate nella medesima linea produttiva.
Alla luce di tali criticità, si è reso necessario procedere a un adeguamento normativo, adottato con il DECRETO 9 giugno 2026 recante Modifica dell’allegato XI del decreto 23 dicembre 2022. Il nuovo provvedimento richiama il decreto MASAF relativo alla modifica dell’articolo 17, concernente il “pagamento per la riduzione dell’antimicrobico-resistenza e per il benessere animale”, ribadendo che, in coerenza con la disciplina dell’Eco-schema 1 - Livello 1 del Piano Strategico della PAC, l’adeguamento delle percentuali di riduzione e/o del baseline dell’intervento compete a un decreto del Ministro dell’agricoltura, sulla base di criteri oggettivi desumibili dall’attività di valutazione e previo parere del CTSBA.
La clausola di revisione prevista a partire dall’anno di domanda 2024 risponde infatti all’esigenza di adattare periodicamente i parametri dell’intervento, così da assicurare sia la sostenibilità delle condizioni di accesso al premio per gli allevatori, sia il perseguimento effettivo dell’obiettivo di riduzione del consumo di antibiotici nel settore zootecnico.
Il Decreto 9 giugno 2026, anticipato dal MASAF nel giugno 2026 tramite il provvedimento MASAF_MINSAL_10_GIUGNO_2026, sostituisce quindi la tabella allegata al decreto del 23 dicembre 2022 e interviene in modo puntuale sulle criticità rilevate. In particolare, il Ministero ha previsto:
- l’introduzione di una soglia specifica per i suini dallo svezzamento fino a settanta giorni;
- la definizione di una nuova soglia per i bovini della linea vacca-vitello;
- l’equiparazione della soglia tra bovini Carne Altro e bovini Carne misto.

Nuova Tabella contenente le soglie di utilizzo ridefinite riguardo a suini, alcune razze della linea vacca-vitello e per i bovini da carne sostituendo la tabella del decreto 23 dicembre 2022.
Le nuove soglie, differenziate per indirizzo produttivo, sono finalizzate a rendere il sistema più aderente alle effettive condizioni di allevamento e alle specificità sanitarie delle diverse filiere. In questo modo, il provvedimento consente da un lato di preservare il coinvolgimento di una platea ampia di beneficiari nel processo di riduzione dell’uso degli antimicrobici e, dall’altro, di rafforzare l’efficacia complessiva della misura, favorendo una più incisiva riduzione del consumo di antibiotici a livello nazionale, in coerenza con quanto condiviso dal Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale.
Autore
Giuseppe Iacchia