Il Ministero della Salute, nella sua declinazione del Dipartimento della Salute Umana, della Salute Animale e dell’Ecosistema (One Health) e dei Rapporti Internazionali Direzione Generale della Salute Animale, Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria, comunicando di aver ricevuto molte richieste di chiarimento in merito ai tempi di sosta nei centri di raccolta prima di un nuovo viaggio degli animali verso altre destinazioni, ha inteso emettere la nota prot. 0004605-16/02/2026-DGSAMDS-P con l’intento di fornire specifiche indicazioni su tale argomento.
Un centro di raccolta animali è una struttura specializzata che rappresenta un importante punto di snodo nell’ambito delle movimentazioni animali. Sostanzialmente si può affermare che tale complesso svolga il ruolo di “intermediario” nella gestione del bestiame. In particolare è il luogo ove si gestisce la raccolta e il trasferimento di animali dagli allevamenti verso successive destinazioni specifiche, come altri centri di raccolta o macelli.
Parlando di centro di raccolta uno degli aspetti fondamentali da prendere in considerazione è il benessere animale. Ogni fase del processo, dalla raccolta al trasporto, deve essere eseguita secondo rigidi standard di sicurezza e tutela degli animali, in accordo alle linee guida europee, che richiedono attenzione ai seguenti aspetti:
- Spazi adeguati per il trasporto.
- Soste e tempi di viaggio regolamentati.
- Condizioni igieniche impeccabili.
Le principali normative da rispettare includono:
- Regolamento CE 1/2005, relativo alla protezione degli animali durante il trasporto.
- Decreto Legislativo 146/2001, che disciplina il benessere degli animali in allevamento e trasporto.
- La legislazione di settore che disciplina i controlli sanitari regolari per prevenire la diffusione di malattie nel bestiame.
I quesiti rivolti al Ministero vertono in generale sulla tempistica da rispettare in occasione delle soste nei centri di raccolta, prima che il bestiame intraprenda un nuovo viaggio verso altre destinazioni, con la specifica volontà di acquisire deroghe ed abbreviare tali periodi riducendo i costi economici nella gestione del commercio di animali.
Con «viaggio» il Reg. (CE) n.1/2005 definisce l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio. Come “luogo di partenza” la stessa fonte normativa europea delimita il luogo dove gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, o dove gli animali siano stati ricoverati per almeno 48 ore prima dell’ora di partenza.
La nota ministeriale mira a rispondere ai quesiti giunti in merito, invitando Regioni, Province e Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari a seguire le indicazioni secondo le quali i periodi di sosta nei centri di raccolta, prima di un nuovo viaggio del bestiame verso altre destinazioni, siano in linea con le disposizioni attualmente vigenti.
I centri di raccolta che vengono correttamente riconosciuti in attinenza alla legislazione veterinaria comunitaria, possono nondimeno essere classificati quali punto di partenza a condizione che “la distanza tra il primo luogo di carico e il centro di raccolta sia inferiore ai 100 km” o che “gli animali siano sistemati nel centro di raccolta con sufficiente disponibilità di lettiera, non siano legati e siano abbeverati almeno 6 ore prima della partenza dallo stesso”.
Dunque il citato Reg. (CE) n.1/2005, molto parco nel concedere deroghe, presume l’eccezione alle 48 ore di sosta unicamente dopo un viaggio dal primo luogo di partenza degli animali, ossia dallo stabilimento dove gli animali sono stati allevati, al centro di raccolta considerato luogo di partenza verso altri Stati membri.
La deroga alla sosta di 48 ore nei centri di raccolta, è prevista per le strutture poste in prossimità degli stabilimenti d’allevamento di origine, dove gli animali provenienti da differenti stabilimenti sono riuniti prima di intraprendere un nuovo viaggio. Non sono viceversa previste deroghe che consentano di ridurre la permanenza in caso di partite con origine omogenea. Se il centro di raccolta è indicato nei documenti di accompagnamento come luogo di destino degli animali prima di una successiva partenza allora diventa tassativa sempre una sosta minima di 48 ore. Alla luce di tali considerazioni la deroga alle 48 ore di sosta prevista dal Reg.n.1/2005 è consentita unicamente dopo un viaggio che ha avuto l’azienda di origine quale primo luogo di partenza degli animali, e non è applicabile qualora un centro di raccolta sia un luogo di destinazione di una partita.
Le note precedenti che trattavano la stessa materia (in particolare la DGSAF 0022213 del 27/10/2014) sono da considerarsi in disuso.

Autore
Giuseppe Iacchia