X
GO

Produzione primaria: registrazione e obblighi degli OSA/OSM

  • 30 ottobre 2020
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 3862
  • 0 Commenti

Nel corso del 2019 il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) dell’Area Vasta 2 ha accreditato e svolto il gruppo di miglioramento “PRODUZIONE PRIMARIA: REGISTRAZIONE E OBBLIGHI DEGLI OSA/OSM ALLA LUCE DELLA DGRM 158/2018 E REGOLAMENTI UE RELATIVI AL PACCHETTO IGIENE” coinvolgendo, considerando la trasversalità dell’argomento trattato, anche dirigenti veterinari delle Unità Operative (UO) di Sanità Animale (SA) e Igiene degli Alimenti di Origine Animale (IAOA), referenti per il settore.

Alla luce del Piano Regionale Integrato (PRIC) 2015-2018 per i controlli in sicurezza alimentare (applicato fino all’emanazione del nuovo piano), viene abrogata la DGRM 1367/2007 con l’obbiettivo di snellire la procedura di registrazione degli stabilimenti del settore alimentare, estendendo le nuove modalità di notifica anche alla produzione primaria.

Vengono deliberati, così tra il  2018 e il 2019 i seguenti atti: DGRM 158/18, DDPF 44/2019 e DDPF 83/2019, normativa che modifica l’iter autorizzativo per gli stabilimenti del settore alimentare primario e postprimario, introducendo procedure unificate per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per fini commerciali.

In considerazione pertanto della nuova normativa sul percorso autorizzativo nel settore della produzione primaria, il gruppo di miglioramento è nato con l’obbiettivo di condividere le procedure operative attuate da ciascun servizio, ognuno per la propria competenza, con lo scopo di modificarle, aggiornarle ed integrarle tra loro.

Il risultato finale è stata l’elaborazione di una procedura comune ai vari Servizi Veterinari dell’Area Vasta 2 coinvolti.

Il percorso intrapreso non si è rivelato semplice e lineare e le maggiori criticità sono derivate dalla difficoltà di modificare procedure consolidate nel tempo, smussare i singoli modi operandi e adattarli all’evolvere della normativa, per perseguire l’obbiettivo comune di coordinamento e cooperazione efficaci ed efficienti tra le diverse unità, come d’altronde esplicitamente sottolineato dalle Linee Guida per il funzionamento ed il miglioramento delle attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Provincie autonome e delle AASSLL, in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) viene presentata telematicamente dall’Operatore del Settore Alimentare (OSA), responsabile di un’impresa, utilizzando il modello unico regionale di Notifica di Inizio Attività (NIA). L’OSA dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti prestabiliti dal Regolamento (CE) 852 del 2004 e di garantire che tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, sottoposte al suo controllo, soddisfano i pertinenti requisiti di igiene fissati nel citato regolamento.

La notifica viene successivamente trasmessa dal SUAP tramite posta elettronica certificata, all'Autorità Competente dell’Area Vasta di pertinenza che procede alla registrazione  nel sistema informatico SINVSA.

Il documento elaborato a conclusione del gruppo di miglioramento delinea le procedure autorizzative per le filiere principali della produzione I di cui viene notificato lo scopo commerciale ovvero: allevamenti da carne (compresa la macellazione in deroga di avicunicoli fino ad un massimo di 500 capi/anno nell’azienda di produzione), da latte, uova e miele. Per quest’ultimo settore si è provveduto ad aggiornare, inoltre lo schema utilizzato già da tempo dal SIAPZ per il corretto inquadramento delle varie tipologie di attività apistica e per fornire all’OSA le opportune indicazioni previste dalla normativa di settore.

Relativamente poi al settore vendita diretta di uova e macellazione < 500 capi/annui, la linea  adottata in Area Vasta 2, prevede che allevamenti anche con un n. di galline ovaiole < 50, che ne abbiano notificato lo scopo commerciale, debbano presentare un piano semplificato di campionamento per il controllo delle Salmonellosi (PNCS) che viene valutato e approvato “caso per caso” dai Servizi di Sanità Animale e Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche ciascuno per le rispettive competenze.

Il documento elaborato dal gruppo delinea infine i requisiti dell’allevamento di autoconsumo, tipologia di attività che esula dall’applicazione della normativa regionale sulle NIA alimentari, ma per la quale le Aree Vaste sono chiamate a fornire comunque all’utente indicazioni operative (assegnazione di codici per il censimento degli allevamenti, tipologia delle strutture adibite al ricovero degli animali e adeguato trattamento degli stessi dal punto di vista del benessere, modalità di approvvigionamento, utilizzo e gestione dei farmaci veterinari e dei mangimi, corretta applicazione delle buone prassi igieniche etc).

 

 

Autore: Dott.ssa Cristina Carnevali

Stampa
Tag:
Valutazioni:
5.0

Redazione VeSARedazione VeSA

Altri articoli di Redazione VeSA

Contatta l'autore

Contatta l'autore

x