X
GO

ALLA LISTA DEGLI STUPEFACENTI VETERINARI SI AGGIUNGE LA XILAZINA

  • 7 maggio 2024
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 1099
  • 0 Commenti

Tramite il DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 2024, le cui disposizioni sono state ribadite con la recente nota 0012984 del 15 aprile 2024, il Ministero della Salute DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL’ ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI (Ex Direzione Generale della Sanitá Animale e dei Farmaci Veterinari), ha aggiornato le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.

Dal 18 aprile 2024 il Decreto ha inserito la xilazina nella tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A.  e le preparazioni farmaceutiche per uso veterinario che la contengono nella tabella dei medicinali sezione D. Parimenti ad altre situazioni simili avvenute in passato (ketamina ad es.) si è ricorsi ad attuare provvedimenti restrittivi su di un farmaco che tutti i veterinari di penultima generazione ben conoscono per la grande diffusione ed impiego che aveva nell’ultimo ventennio del secolo passato, al fine di evitarne un uso indiscriminato ed improprio in campo umano.

La xilazina è un sedativo, miorilassante ed analgesico iniettabile, usato in veterinaria per la sedazione di ogni tipo di animale, da solo o in associazione. Appartiene alla famiglia degli agonisti alfa-2 adrenergici, farmaci che provocano, tra l'altro, sedazione e analgesia, attraverso la stimolazione dei recettori alfa2-adrenergici. Negli animali d’affezione (cani e gatti) la xilazina ha anche effetto emetico e comporta una iniziale ipertensione arteriosa, seguita da ipotensione e bradicardia. Inoltre sensibilizza il muscolo cardiaco all'azione aritmizzante causata dall’adrenalina. I ruminanti dimostrano una spiccata sensibilità verso la sostanza pari a circa 10 volte maggiore che nelle altre specie. E’ sempre stato, in associazione alla ketamina, il farmaco che ha permesso di operare anestesie non complesse e semplici da effettuare per procedere ad interventi chirurgici, in particolare nella specie felina (orchiectomie e ovariectomie, ad esempio) o per la cattura, mediante telenarcosi, di animali selvatici od inselvatichiti..

In ambito umano, dove l’uso non è consentito legalmente, è invece conosciuta come “droga zombie” o con il nomignolo più aggraziato di “tranq”. In particolare gode di grande utilizzo negli Stati Uniti, spesso miscelata a eroina o fentanil, aumentando l’effetto della depressione respiratoria causata dagli oppiodi. In alcune contee degli Stati Uniti, circa l’80% delle dosi di fentanil sequestrate risulterebbe contenere anche xilazina. La sua struttura chimica e' analoga a quella delle fenotiazine, degli antidepressivi triciclici e della clonidina. L'utilizzo di α-2-agonisti determina importanti effetti cardiovascolari - si legge nelle premesse del Decreto- che si aggravano all'aumentare della dose (ipertensione transitoria, bradicardia, aritmie cardiache ed ipotensione) e con la somministrazione endovenosa si può determinarne una concentrazione plasmatica eccessivamente alta, con effetti clinici imprevedibili che possono arrivare fino al decesso.
A fine maggio 2022 è diventata tristemente famosa anche in Europa dove è stata registrata la prima vittima nel Regno Unito: un 43enne inglese nel sangue del quale, a seguito di analisi successive al decesso, è stata riscontrata la presenza di questa sostanza, oltre a un mix di altre droghe. A descrivere il caso è stato un team di medici e ricercatori britannici del Centre for Pharmaceutical Medicine Research – Institute of Pharmaceutical Science del King's College di Londra e del Dipartimento di Tossicologia presso l'Ospedale Birmingham Heartlands

In Italia la sua presenza in campo umano, quale droga da taglio o per sfruttarne gli effetti dell’associazione, è stata accertata nel luglio scorso a Sassari, anche in questo caso in conseguenza del decesso di una persona.

Il Decreto in questione è stato quindi adottato in seguito ad una «allerta di grado 3» emessa dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Tornando al campo veterinario, in relazione all’inserimento nelle tabelle del DPR 309/90 ne consegue che i titolari delle autorizzazioni in commercio, i produttori, nonché i depositari e i distributori all’ingrosso che agiscono nel territorio italiano, dovranno essere autorizzati ai sensi dello stesso Decreto per le rispettive attività.

In considerazione dell’ inclusione della sostanza in sezione A, sia i fabbricanti, gli importatori e i distributori di sostanze attive, che i fabbricanti di medicinali, saranno obbligati anche ad implementare le misure previste per la gestione delle sostanze di cui alla sezione A, per approvvigionamento, custodia, vendita, registrazione e distruzione.

Per quanto riguarda i Veterinari la norma non sortirà grandi effetti, infatti oltre che alle strutture di cura e ai veterinari zooiatri, le scorte di stupefacenti D sono permesse anche agli stabilimenti d’allevamento, a seguito di opportuna prescrizione; unica novità è il divieto di cessione ai proprietari degli animali.
Per quanto riguarda gli esercizi di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, si fa presente che ai sensi del recente Decreto Legislativo 218/2023 , in vigore da gennaio c.a., non è consentito detenere e vendere medicinali stupefacenti, di cui al DPR 309/90, e quindi le Parafarmacie vengono escluse dal circuito commerciale di fornitura e gestione dei medicinali veterinari ove la sostanza attiva xilazina risulta essere presente.

 

 

Autore:

 Giuseppe Iacchia 

Stampa
Tag:
Valutazioni:
5.0

Redazione VeSARedazione VeSA

Altri articoli di Redazione VeSA

Contatta l'autore

Contatta l'autore

x