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STUPEFACENTI AD USO VETERINARIO: RACCOMANDAZIONI PER DETENZIONE ED UTILIZZO DEL FENTANYL

  • 8 agosto 2026
  • Autore: Redazione VeSA
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STUPEFACENTI AD USO VETERINARIO: RACCOMANDAZIONI PER DETENZIONE ED UTILIZZO DEL FENTANYL
In Italia, nel 2020, anche i derivati del Fentanyl sono stati inseriti nella tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al D.P.R. 309/90, analogamente allo stesso Fentanyl che era già stato precedentemente tabellato.
Nell’uomo tale forte oppioide sintetico può provocare effetti psicotropi che includono sedazione, sonnolenza e confusione mentale. È nota come la “droga degli zombie” e la sua diffusione ha provocato negli Stati Uniti una vera e propria emergenza ove si ritiene sia causa di circa 200 vittime al giorno, soprattutto tra i giovani. In Europa i numeri sono inferiori ma in rapida ascesa.
In quanto presente spesso in associazione estemporanea ed impropria per la creazione di cocktail allucinogeni che danno dipendenza, si veda il precedente articolo di questo portale sulla Xilazina.
Circa due anni orsono la Presidenza del Consiglio dei Ministri approvò il Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di oppioidi sintetici per impedire l’accesso illecito del Fentanyl e dei suoi analoghi in Italia. Il Ministero della Salute predispose quindi un opuscolo dedicato al settore veterinario per informare i colleghi veterinari sul corretto uso di tali stupefacenti. 
In Italia è autorizzato un unico farmaco veterinario contenente Fentanyl in soluzione iniettabile (50 μg/ ml ) per cani, appartenente alla categoria farmacoterapeutica: analgesici, oppioidi, derivati della fenilpiperidina per l’analgesia intra-operatoria e per il controllo del dolore nel decorso post-operatorio, ove l’uso e la detenzione del medicinale devono essere attività proprie, in via esclusiva, del medico veterinario.
Il Ministero della Salute ha emesso il 3 luglio 2026 la circolare 004868 DPDMF-MDS-P recante indicazioni in ordine al rafforzamento delle misure di controllo concernenti l'impiego, la custodia e la movimentazione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, con particolare riferimento ai medicinali a base di fentanyl e dei relativi analoghi.
In considerazione delle indicazioni ministeriali richiamate e del conseguente quadro di attenzione connesso al Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici è opportuno richiamare la necessità di assicurare il più rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei medicinali stupefacenti, quale presidio essenziale ai fini della prevenzione dei rischi di sottrazione, diversione e impiego illecito delle predette sostanze.
La Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco, cui afferisce l'Ufficio Centrale Stupefacenti (UCS), ha già emanato tre circolari rivolte a tutti i soggetti coinvolti per prevenire il rischio di sottrazioni illecite di medicinali contenenti fentanili. Le circolari invitano a segnalare tempestivamente eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti alle autorità regionali competenti e alle Forze dell'ordine, anche al fine di rafforzare la collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. Inoltre, è stato diffuso un decalogo di comportamento rivolto alle farmacie per la gestione di ricettazioni cartacee contenenti fentanyl o analoghi, benzodiazepine e altre sostanze assimilabili.
Si ricorda inoltre che i medicinali contenenti sostanze attive stupefacenti e psicotrope di uso terapeutico umano o veterinario, inclusi nella tabella dei medicinali - sezione A, devono essere custoditi in un armadio chiuso a chiave e separati dalle altre sostanze, accessibili al solo Libero Professionista direttore sanitario o delegato dell’ambulatorio o clinica, o veterinario del SSN responsabile di struttura di cura AST, come previsto dal DPR 309/90 e dalla Farmacopea Ufficiale, tabella n. 3. Tale misura è finalizzata a prevenire abusi e diffusione illecita.
La giacenza fisica del farmaco deve corrispondere a quella teorica risultante dal registro di entrata e uscita, attualmente ancora cartaceo e vidimato dall’Ente preposto. È opportuno, inoltre, che il responsabile del controllo delle giacenze e dello stoccaggio coincida con il soggetto che detiene le chiavi dell'armadio (solitamente il Direttore Sanitario). La movimentazione del farmaco, in entrata e in uscita, ai sensi dell'art. 60, deve avvenire in ordine cronologico e ogni registrazione di carico o scarico deve essere aggiornata tempestivamente, e comunque entro 48 ore dalla transazione (acquisto o utilizzo).
Sinteticamente si riassumono gli adempimenti citati, richiamando tutti i colleghi alla loro pedissequa osservanza:
  • corretta custodia dei medicinali stupefacenti in armadio chiuso a chiave, separato dalle altre sostanze;
  • costante corrispondenza tra la giacenza fisica e quella risultante dal registro di entrata e uscita;
  • tempestiva registrazione di tutte le movimentazioni, nel rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente;
  • immediata segnalazione di eventuali furti, smarrimenti o anomalie alle Autorità competenti, secondo le procedure previste.
Autore
Giuseppe Iacchia 
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