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ECM: obbligo di formazione continuativa per tutti i professionisti sanitari

  • 15 gennaio 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con la Delibera del 18 Dicembre 2019, ha dato indicazioni per quanto riguarda l’acquisizione dei Crediti Formativi (ECM) per il triennio 2020-2022.

Innanzitutto la Commissione ha stabilito e confermato che l'obbligo formativo per il triennio in corso (2020-2022) è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l'applicazione di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019 (*).

Nella delibera viene inoltre chiarito che, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 3/2018 (Legge Lorenzin), recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie, c’è stata l'iscrizione di oltre 200.000 nuovi professionisti ai relativi Ordini professionali e quindi al portale del Co.Ge.A.P.S. (che si occupa della gestione e registrazione dei crediti ECM). Tale situazione ha causato un sovraccarico delle richieste e un allungamento delle tempistiche di aggiornamento delle posizioni anagrafiche dei crediti ECM, tutt'ora in corso, con difficoltà, per i professionisti sanitari, nel verificare le proprie posizioni e l'effettivo inserimento dei crediti relativi alle attività formative individuali svolte.

Proprio per queste motivazioni è stata concessa una proroga: l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 è consentita fino al 31 dicembre 2020 per eventi con "data fine evento" al 31 Dicembre 2020. Coloro che si avvalgono di tale disposizione non potranno però usufruire delle riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario pararagrafo 1.1, punti 1 e 2 (riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 pari a 30 crediti per i professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150; riduzione di 15 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120).

Si sottolinea, come indicato nel Manuale ECM, che l’acquisizione dei crediti formativi è obbligatoria per tutti i professionisti sanitari (“sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente”) e quindi anche per i medici veterinari sia libero professionisti sia dipendenti del servizio pubblico.

Per verificare il numero dei crediti ECM acquisiti, è possibile collegarsi al portale Co.Ge.A.P.S. (Consorzo Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie). Dopo registrazione, si può accedere all’area riservata di Anagrafe Crediti ECM in cui vengono elencati, per ciascun triennio, gli eventi formativi frequentati dal professionista sanitario e i relativi crediti acquisiti.

 

(*) Nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, al paragrafo 1.1 Obbligo di formazione continua, si chiarisce che

La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 viene applicata:

1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;

2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;

3. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;

4. nella misura di 10 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del triennio.

Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili con quelle dei punti 3 e 4. Ulteriori riduzioni possono essere applicate secondo quanto disposto nel capitolo 4 “Esoneri ed esenzioni”. I crediti maturati durante i periodi di esenzione non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

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