X
GO

COSA FARE IN CASO DI DECESSO DEL CANE

  • 18 dicembre 2018
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 137706
  • 0 Commenti

L’iscrizione all’anagrafe canina è obbligatoria per tutti i proprietari che possiedono un cane e di conseguenza è obbligatorio l’inserimento di un microchip che consente di identificare l’animale e, attraverso una banca dati informatizzata, permette di risalire al proprietario che dovrà aggiornare l’anagrafe canina anche nel caso di cambio di residenza.

Qualora il cane venisse a mancare la legge impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo, vietandone l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata.

La morte dell’animale deve essere segnalata per iscritto al Servizio Veterinario competente entro due giorni dall’evento in modo da procedere alla cancellazione dall’anagrafe canina.

Per adempiere all’obbligo sancito dalla legge, esistono due possibilità: sepoltura o cremazione.

  1. Sepoltura: la legge consente l’interramento in terreno di proprietà (è vietato seppellire i resti dell’animale in terreni demaniali – pena l’applicazione di rilevanti sanzioni previste dal D.Lgs. 186 /2012 che variano da 10.000 a 70.000 euro) previa certificazione del Medico Veterinario, che attesti che l’animale non è morto per   malattie infettive e/o infestive trasmissibili all’uomo e/o agli animali, da presentare al Servizio Veterinario territorialmente competente all’atto della denuncia di morte effettuata dal proprietario. Viene individuata l’obbligatorietà di produrre un’autodichiarazione da parte dei proprietari di animali che intendano avvalersi della possibilità di derogare dalle modalità di eliminazione definite nel Reg CE 1069/2009 e quindi sotterrare l’animale in terreno di proprietà. Nell’autodichiarazione il proprietario  attesta che il proprio animale non ha  morso persone e/o animali a sangue caldo nei 10gg antecedenti il decesso  e di essere consapevole di dover rispettare il dettato delle ” norme particolari applicabili al sotterramento degli  animali da compagnia” previste da regolamento .UE n. 142 /2011, in particolare che i resti dell’animale vengano sotterrati in terreno proprio a debita profondità , affinché altri animali non possano disseppellirlo ed a distanza adeguata dai confini con altre proprietà in modo da evitare rischi per la salute degli animali, la salute pubblica e per l’ambiente, evitando che animali carnivori ed onnivori possano disseppellirlo.
  2. Nel caso in cui il proprietario scegliesse la cremazione del proprio animale domestico, dovrà rivolgersi ad una società autorizzata che rilascerà attestazione del trattamento eseguito.

Se l’animale è stato sottoposto ad eutanasia o è deceduto a causa di malattie infettive può essere:

  • Sepolto nei cimiteri per animali (aree autorizzate allo scopo);
  • Smaltito da ditte specializzate con rilascio di attestazione da consegnare al Servizio Veterinario all’atto della denuncia di morte;
  • Il Veterinario curante, nel caso in cui l’animale sia deceduto nella propria struttura, potrà provvedere allo smaltimento con ditta e rilascerà al proprietario un certificato da consegnare al Servizio Veterinario competente, all’atto della denuncia di morte.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg. Pol. Vet.approvato con D.P.R. 8.2.54 n.320

Legge quadro n.281/1991

Legge Regionale 10/1997 e successive modifiche

Reg.CE 1069/2009

Reg. UE n. 142/2011

Nota Ministero della salute 12958-P-03/04/201

 

Autore: Dott.ssa Piera Sabina Carla De Palma

Stampa
Categorie: Igiene urbana
Tag:
Valutazioni:
4.3

Redazione VeSARedazione VeSA

Altri articoli di Redazione VeSA

Contatta l'autore

Contatta l'autore

x