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In viaggio con cani gatti e furetti

Indicazioni sul passaporto Europeo

  • 11 ottobre 2018
  • Autore: Redazione VeSA
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In viaggio all’estero

Le indicazioni fornite di seguito riguardano esclusivamente cani, gatti e furetti che viaggiano a seguito dei proprietari o responsabili designati dagli stessi. Non riguardano, pertanto i movimenti di animali destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà, comprese le adozioni.

Dal 29 dicembre 2014 è entrata in vigore la nuova normativa sanitaria (Regolamento UE 576/2013 e Regolamento UE 577/2013) dell’Unione europea che disciplina la movimentazione non commerciale degli animali da compagnia tra i Paesi membri dell’Unione europea e provenienti dai Paesi terzi.

Lo scopo è quello di proteggere la salute pubblica e animale, con particolare riguardo alla prevenzione della rabbia, in quanto malattia trasmissibile dagli animali all’uomo, nonché di contribuire a contrastare i traffici illegali di animali da compagnia, senza porre ostacoli ingiustificati agli spostamenti all’estero degli stessi.

Prima della partenza è sempre opportuno contattare gli uffici delle Ambasciate estere in Italia dei Paesi di destinazione al fine di raccogliere  tutte le informazioni necessarie per introdurre in sicurezza il proprio cane, gatto e furetto, pertanto le procedure per il rilascio del passaporto devono essere avviate con un congruo anticipo.

Cani pericolosi

In alcune Nazioni Europee è inoltre vietato l'ingresso degli esemplari di razze canine ritenute “pericolose”, sono infatti molti Paesi che hanno legiferato a riguardo.

Mentre in Italia su tale argomento fa ancora testo lORDINANZA 6 agosto 2013  contingibile ed   urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, ed i suoi numerosi aggiornamenti e riproposizioni, il consiglio, quando si viaggia con un cane ritenuto impegnativo, è sempre quello di informarsi prima della partenza, sulle norme vigenti, aggiornamenti, regolamenti locali e le possibili sanzioni, tramite i contatti delle ambasciate.

Ad esempio, per quanto riguarda la Francia i cani considerati potenzialmente pericolosi sono categorizzati in due gruppi: i cani da attacco (che sono quelli non iscritti in un libro genealogico riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura francese ed assimilabili per caratteristiche morfologiche ai cani di razza Staffordshire terrier (Pitbull), American Staffordshire terrier, Mastiff e Tosa Inu) ed i  cani da difesa o da guardia (Staffordshire terrier (Pitbull), American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa Inu che devono essere iscritti ad un libro genealogico riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura francese).
Questi sono considerati cani vietati sul territorio francese e non più tollerati neanche in transito o in compagnia di turisti esteri. Quindi chi sceglie di portare con sé questi cani in Francia va incontro ad una miriade di divieti e deve attenersi ad obblighi stringenti, alcune infrazioni sono considerate veri e propri delitti, passibili del giudizio del Tribunale penale o comunque sanzionate pesantemente.  

Anche il governo olandese, con le stesse finalità, ha stilato una lista che comprende una ventina di razze ed i loro incroci, tra cui si annoverano: Pitbull, Rottweiler e Pastori Caucasici ed ha scelto la linea dura contro gli attacchi di cani pericolosi, con la finalità di ridurne al minimo il numero.

La legislazione inglese vieta di possedere le razze di cani Pit Bull, Tosa Inu, Dogo Argentino e Fila Brazileiro. I cani appartenenti a queste razze ed i relativi incroci non possono essere immessi nel Paese. I turisti che li introducono possono essere perseguiti legalmente e gli animali sequestrati o soppressi.

La legge tedesca vieta l’importazione di cani pericolosi ed i relativi incroci, elencando un corposo numero di razze quali Pitbull terrier, American Staffordshire terrier, Staffordshire bull terrier e Bull terrier, ma vieta anche l’importazione di razze di cani potenzialmente pericolosi quali Bullmastiff, Corso, Dogo argentino, Fila Brazileiro, Mastino Napoletano, Perro de presa Canario e Mallorquin, Tosa Inu e altri.

I turisti che soggiornano nel Paese per meno di 4 settimane, possono portare con sé il proprio cane anche se appartenente alle razze pericolose purché in possesso del certificato di origine, di vaccinazioni e il certificato di personalità (rilasciato dopo un test di carattere) redatti da un veterinario. Altri certificati possono essere richiesti a seconda del Lander (regione tedesca) nel quale si stabilisce di soggiornare.

La legge spagnola stila una lista di razze potenzialmente pericolose ed i loro incroci con altre razze tra cui Pitbull terrier, American staffordshire terrier, Rottweiler, Dogo argentino, Fila brazileiro e Tosa inu. I cani che presentano caratteristiche morfologiche o di aggressività (muscolatura forte, pelo corto, mandibola grande, carattere marcatamente aggressivo o che siano stati protagonisti di aggressioni a persone o altri animali) simili a quelli citati sono assimilati ad essi (i cittadini spagnoli per detenere questi tipi di cani impegnativi, devono ottenere una licenza amministrativa che dura 5 anni e per essere riconosciuti in possesso dell’idoneità vengono sottoposti ad appostiti test).

Il passaporto europeo

Il passaporto europeo (Pet passport) è un documento di identificazione dell'animale da compagnia (allegato III, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013) che viene rilasciato dai Servizi Veterinari di Sanità Animale di ogni Area Vasta dell'A.S.U.R. in cui il proprietario è residente o domiciliato.

Il passaporto, di forma tipografica standard, redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di rilascio (ed in inglese), sostituisce tutte le altre certificazioni per gli spostamenti all'interno dei Paesi della UE; ha un formato facilmente controllabile, include informazioni dettagliate sullo stato sanitario degli animali e sui certificati di vaccinazione antirabbica, comprende una sezione relativa agli esami clinici e alla legalizzazione, in modo che possa essere utilizzato anche per i movimenti al di fuori della Comunità Europea. La Legalizzazione consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell'autenticità della firma stessa. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su tale documento.

In applicazione dell’articolo 44 del Regolamento (UE) 576/2013 “Misure transitorie relative ai documenti di identificazione”, il passaporto definito dalla Decisione 2003/803/CE, debitamente compilato, è da considerarsi conforme al nuovo Regolamento, se rilasciato dal veterinario autorizzato prima del 29 dicembre 2014.

Nello specifico, per il rilascio del PET PASSPORT è necessario: 

  • che gli animali siano indentificati tramite tatuaggio (ancora possibile per chi lo avesse effettuato prima del 3 luglio 2011), o meglio tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore). Il numero del microchip, oppure del tatuaggio, va riportato sul passaporto dell'animale e reso immodificabile mediante apposizione di una pellicola trasparente plastificata e non asportabile senza danneggiare irreparabilmente il documento;
  • che siano iscritti all’anagrafe canina regionale gestita tramite il Sistema Informativo SIVA;
  • che siano trattati contro l’echinococco multilocularis per la movimentazione verso la Finlandia Regno Unito, Irlanda e Malta nei cinque giorni prima della partenza (tali trattamenti sono disciplinati dal Regolamento Delegato UE n. 1152/2011 della Commissione del 14/07/2011);
  • che siano in possesso del certificato attestante la vaccinazione antirabbica effettuata da almeno 21 giorni e da meno di un anno (modello 12) rilasciato dal proprio Medico Veterinario Libero Professionista (attualmente sono anche in commercio vaccini avente un periodo di validità di 3 anni);
  • che abbiano preventivamente effettuato il pagamento di una nota di prestazione pari a € 10,37 presso gli sportelli dell’ASUR Marche o tramite Bollettino Postale, con codice regionale causale B57 sul c.c.p. proprio di ogni Servizio Veterinario di ogni singola Area Vasta.

     

Il rilascio del passaporto, o eventualmente del duplicato, sarà annotato a cura del Servizio Veterinario competente nella Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina SIVA;

Ciascun Paese membro, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 576/2013, può autorizzare l’introduzione nel proprio territorio di cuccioli provenienti da altri Paesi membri di età inferiore alle 12 settimane (84 giorni) e non vaccinati per la rabbia o che, seppur vaccinati e di età compresa tra le 12 e 16 settimane (rispettivamente 84 e 112 giorni), non soddisfino ancora le condizioni di validità della vaccinazione. Sul sito della Commissione europea alla pagina Movement of Pets (Dogs, Cats and Ferrets) - Young Animals sono consultabili le posizioni dei vari Paesi membri rispetto alla concessione o meno della deroga prevista per le introduzioni nei loro territori di cuccioli al seguito del proprietario o della persona autorizzata dal proprietario e senza finalità commerciali.

Il passaporto deve essere rilasciato ai proprietari di cani, gatti e furetti che ne facciano richiesta, anche in assenza di vaccinazione antirabbica. In questo caso, se non accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti, gli animali possono essere introdotti nel Paese che concede tale deroga solo se scortati dalla dichiarazione del proprietario o della persona autorizzata (allegato I, parte 1, del Regolamento UE 577/2013); nell’attestazione vanno riportati gli estremi del microchip e il numero del passaporto. Le dichiarazioni devono essere redatte in almeno una delle lingue ufficiali dello stato membro di destinazione ed in inglese.

In caso di smarrimento o furto del passaporto, il proprietario deve inoltrare formale denuncia ai Carabinieri, copia della denuncia deve essere fatta pervenire al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Asur che provvederà al rilascio, se richiesto, del duplicato; in tal caso, il Veterinario Ufficiale annoterà nella pagina di retro della copertina: “Duplicato, sostituisce il passaporto n°…..”.

In caso di cessione dell’animale, il proprietario comunica al Servizio Veterinario il trasferimento di proprietà entro i termini prescritti dalla normativa (nelle Marche entro 10 giorni, ai sensi dell’art 9 della Legge Regionale 10/1997 e s.m.i.). Il Veterinario Ufficiale provvederà ad effettuare la variazione anche sul passaporto, previo pagamento di una nota di prestazione effettuato pari a € 5,66 presso gli sportelli dell’ASUR Marche o tramite Bollettino Postale, con codice causale A34 sul c.c.p. proprio di ogni Servizio Veterinario di ogni singola Area Vasta.

In caso di morte dell’animale il proprietario deve comunicare il decesso al Servizio Veterinario, che provvede al ritiro del passaporto ed al suo annullamento.

Norme per la movimentazione di cani, gatti e furetti ed altri animali dall’Italia verso gli Stati Membri

La movimentazione dei cani, gatti e furetti al seguito dei viaggiatori dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione europea è possibile alle seguenti condizioni:

  • Cani, gatti e furetti devono essere identificati mediante tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 3 luglio 2011 o mediante microchip (trasponditore),
  • Devono essere iscritti all’anagrafe canina regionale,
  • Cani gatti e furetti devono essere accompagnati da un Passaporto europeo che sia:
    1. conforme al modello previsto dalla Parte1 dell’allegato III del regolamento di esecuzione UE 577/2013;
    2. compilato ed emesso dal Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Area Vasta dell’ASUR Marche in cui il proprietario è residente o domiciliato che riporti il codice alfanumerico del microchip o del tatuaggio ed attesti l’esecuzione della vaccinazione contro la rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità;
    3. che riporti una dichiarazione scritta del proprietario, nel caso in cui una persona autorizzata effettui il movimento non commerciale dell’animale;
  • Cani, gatti e furetti devono essere vaccinati contro la rabbia da un veterinario, ai sensi dell’Allegato III del regolamento UE 576/2013:
    1. l’animale deve avere almeno 12 settimane (84 giorni) al momento della somministrazione del vaccino;
    2. la somministrazione del vaccino non deve essere precedente alla data di identificazione o di lettura del microchip;
    3. il periodo di validità della vaccinazione decorre dal 21o giorno dal completamento del protocollo vaccinale ed ogni successiva vaccinazione deve essere eseguita durante il periodo di validità della precedente.
      Nel caso in cui si intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore alle 12 settimane e non vaccinato nei confronti della rabbia o che abbia tra le 12 e le 16 settimane (rispettivamente 84 e 112 giorni) e che, seppur vaccinato, non soddisfi ancora i requisiti di validità della vaccinazione di cui all’allegato III, punto 2, lettera e) del Regolamento (UE) 576/2013, e pertanto non sia ancora protetto nei confronti della malattia, è necessario consultare la pagina Young Animals sul sito della Commissione europea, in quanto vi sono riportate le posizioni dei Paesi membri rispetto alla concessione o meno della deroga prevista per le introduzioni nei loro territori di cuccioli, al seguito del proprietario o della persona autorizzata dal proprietario. In questo caso gli animali, se non sono accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti durante il movimento, possono essere introdotti nel Paese che concede tale deroga solo se scortati dalla dichiarazione, di cui all’allegato I, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013, del proprietario o della persona autorizzata; come si evince da tale documento, nell’attestazione devono essere riportati gli estremi del microchip e il numero del passaporto. Pertanto, in questo caso, il passaporto deve essere rilasciato ai proprietari dei cani, dei gatti e dei furetti, che ne facciano richiesta, anche in assenza di vaccinazione antirabbica.
  • Il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata per ogni singolo viaggio è pari a 5 animali (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 576/2013). In deroga e nel rispetto di determinate condizioni, il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) può essere superiore a cinque qualora il movimento a carattere non commerciale avvenga ai fini della partecipazione a competizioni, mostre, o eventi sportivi, oppure per allenamenti finalizzati a tali eventi (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 576/2013).
    Quando il numero massimo degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) è superiore a cinque, e non sussistono le condizioni della deroga occorre rispettare i requisiti prescritti dalla Direttiva 92/65/CEE, e successive modifiche, affinché siano soggetti ai controlli veterinari previsti dalla Direttiva 90/425/CEE e successive modifiche.
  • Normalmente il proprietario o la persona autorizzata dovrebbero accompagnare l’animale durante il viaggio. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati e documentati, lo spostamento dell’animale può avvenire fino a cinque giorni prima o dopo rispetto al movimento del proprietario o della persona autorizzata, oppure in un luogo fisicamente diverso da quello occupato dal proprietario o dalla persona autorizzata
  • Per i viaggi verso la Finlandia, il Regno Unito, l’Irlanda, Malta e la Norvegia è necessario trattare i cani contro l’echinococco, secondo le modalità e i tempi descritti dal Regolamento UE 1152/2011:
    1. il trattamento deve essere somministrato da un veterinario in un lasso di tempo compreso tra le 120 ore e le 24 ore prima dell’arrivo previsto;
    2. il trattamento deve essere certificato dal veterinario che lo somministra nell’apposita sezione del passaporto del cane.

Norme per la movimentazione di cani, gatti e furetti dall’Italia verso Paesi terzi

Quando la meta del viaggio è un Paese terzo possono essere richieste particolari requisiti sanitari e ulteriori documenti rispetto a quanto previsto per i Paesi dell’Unione, poiché le condizioni sanitarie possono variare a seconda della destinazione. È dunque opportuno reperire le informazioni necessarie contattando l’ambasciata del Paese terzo in Italia (Ambasciate estere in Italia) e, successivamente rivolgersi al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Area Vasta di appartenenza per il rilascio della certificazione sanitaria necessaria.

In alcuni Paesi Terzi sono in vigore leggi che possono prevedere periodi di quarantena e quindi la separazione dell’animale dal proprietario anche per lunghi periodi. Per questo motivo può essere utile acquisire le opportune informazioni anche con cinque o sei mesi di anticipo.

IL Ministero della Salute implementa, nel proprio sito, le informazioni che riguardano tali spostamenti. E’ inevitabile che tali informazioni possano modificarsi ed evolversi nel tempo, assecondando le varie indicazioni politiche e sanitarie delle nazioni coinvolte. Di seguito una lista di alcuni siti di Paesi terzi presenti (link Ministero) alla data della stesura del presente articolo:

 

In viaggio verso l’Italia

Indicazioni a carattere sanitario per introdurre in Italia animali da compagnia al seguito di viaggiatori.

Disposizioni generali per gli animali provenienti da Paesi UE e da Paesi Terzi

L’introduzione di cani, gatti e furetti, sia da Paesi dell’Unione Europea che da Paesi terzi può avvenire solo se vengono rispettate le seguenti disposizioni:

  • Cani, gatti e furetti devono essere identificati mediante tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 3 luglio 2011 o mediante microchip (trasponditore)
  • È vietato introdurre in Italia cani, gatti e furetti:
    1. di età inferiore alle dodici settimane (84 giorni), che non siano stati vaccinati per la rabbia;  
    2. di età tra le dodici (84 giorni) e le sedici settimane (112 giorni) che, seppur vaccinati nei confronti della rabbia, non soddisfino i requisiti di validità di cui all’allegato III, punto 2, lettera e) del Regolamento UE 576/2013 e pertanto non siano ancora protetti nei confronti della malattia. Infatti il periodo di validità della vaccinazione inizia dal momento in cui è stabilita l’immunità protettiva (non meno di ventuno giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione fissato dal fabbricante per la prima vaccinazione) e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva.

L’Italia non si avvale delle possibilità di deroghe all’obbligo delle vaccinazioni nei confronti della rabbia per i cuccioli, concesse ai Paesi membri dagli articoli 7 e 11 del Regolamento (UE) 576/2013. 

  • Il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata per ogni singolo viaggio è pari a 5 animali (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 576/2013). In deroga e nel rispetto di determinate condizioni, il numero massino di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) può essere superiore a cinque qualora il movimento a carattere non commerciale avvenga ai fini della partecipazione a competizioni, mostre, o eventi sportivi oppure per allenamenti finalizzati a tali eventi (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 576/2013). Quando il numero massimo degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) è superiore a cinque, e non sussistono le condizioni della deroga:
    1. Se gli animali provengono da un Paese dell’Unione Europea devono rispettare i requisiti prescritti dalla Direttiva 92/65/CEE, e successive modifiche, affinché siano soggetti ai controlli veterinari previsti dalla direttiva 90/425/CEE e s.m.
    2. Se gli animali provengono da un Paese terzo devono rispettare i requisiti prescritti dalla Direttiva 92/65/CEE e s. m., affinché siano soggetti ai controlli veterinari da parte dei posti di ispezione frontalieri (PIF) previsti dalla Direttiva 91/496/CEE e s.m.
  • Normalmente il proprietario o la persona autorizzata dovrebbe accompagnare l’animale durante il viaggio. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati e documentati, lo spostamento dell’animale può avvenire fino a cinque giorni prima o dopo rispetto al movimento del proprietario o della persona autorizzata, oppure in un luogo fisicamente diverso da quello occupato dal proprietario o dalla persona autorizzata
  • Per l’introduzione in Italia degli animali da compagnia non è richiesto il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e dell’echinococco.

Oltre alle disposizioni generali, vigono condizioni diverse a seconda che gli animali provengano dai Paesi membri dell'Unione europea o dai Paesi terzi.

Disposizioni Specifiche per cani gatti e furetti provenienti da Paesi UE

Per gli animali provenienti da Paesi dell’Unione Europea o da Andorra, Svizzera, Isole Faeroer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano, si applicano i seguenti requisiti aggiuntivi:

l’animale deve essere accompagnato da un Passaporto europeo:

  • conforme al modello previsto dalla Parte 1 dell’allegato III del regolamento di esecuzione UE 577/2013 per i Paesi dell’Unione Europea
  • conforme al modello previsto dalla Parte 3 dell’allegato III per Andorra, Svizzera, Isole Faroer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano
  • compilato e emesso da un veterinario autorizzato del Paese di provenienza
  • che riporti il codice alfanumerico del microchip (trasponditore) o del tatuaggio e attesti l’esecuzione della vaccinazione contro la rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità

Nel caso in cui una persona autorizzata effettui il movimento non commerciale dell’animale è necessaria una dichiarazione scritta del proprietario, attestante la delega.

Il cane, il gatto o il furetto deve essere vaccinato contro la rabbia da un veterinario autorizzato del Paese di provenienza, ai sensi dell’Allegato III del regolamento UE 576/2013:

  • l’animale deve avere almeno 12 settimane (84 giorni) al momento della somministrazione del vaccino
  • la somministrazione del vaccino non deve essere precedente alla data di identificazione o di lettura del microchip
  • il periodo di validità della vaccinazione decorre a partire dal 21o giorno di completamento del protocollo della prima vaccinazione. Ogni successiva vaccinazione deve essere eseguita durante il periodo di validità della precedente.

 

Disposizioni specifiche per cani gatti e furetti provenienti da Paesi Terzi

Oltre alle disposizioni generali per cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi vigono regole che variano a seconda che il Paese sia inserito o meno nell'elenco della Commissione Europea pubblicato nella parte 2 dell’allegato II al Regolamento UE 1219/2014. L'elenco, costantemente aggiornato, è consultabile sul sito dell'Unione europea.

Cani gatti e furetti provenienti da Paesi terzi con situazioni favorevoli riguardo alla rabbia inclusi nell’elenco all’allegato II, parte 2, del Regolamento UE 1219/2014, identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011, devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo.

Nel certificato sanitario viene attestata l’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità. La vaccinazione per la rabbia è considerata valida solo se effettuata successivamente all’identificazione dell’animale ed in conformità all’allegato III del regolamento (UE) 576/2013. In caso di prima vaccinazione antirabbica devono trascorrere almeno 21 giorni prima di poter movimentare l’animale.

Cani, gatti e furetti provenienti da tutti gli altri Paesi Terzi non compresi negli elenchi dell’Allegato II parte 1 e Parte 2 del Regolamento 1219/2014, devono essere identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011. Inoltre devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo, che attesti, oltre all'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, anche l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI/ml) della prova di titolazione degli anticorpi neutralizzanti post vaccinali nei confronti del virus della rabbia. L’esame di titolazione deve essere effettuato presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea. Il campione di sangue per la titolazione deve essere prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e, in caso di esito favorevole della titolazione, l’animale può essere movimentato solo dopo tre mesi dalla data del prelievo. La titolazione degli anticorpi non va rinnovata nel caso in cui gli animali vengano regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.

Reintroduzione dai Paesi terzi

Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo un'introduzione in un Paese terzo, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 577/2013 nel quale deve essere attestata l’osservanza delle disposizioni richieste per l'introduzione da Paesi terzi.

Nei casi in cui sia richiesto l’esame di titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia (in quanto l’animale viene reintrodotto in Italia da un Paese non compreso negli elenchi all’allegato II del Regolamento 1219/2014) non occorre che sia rispettato il termine minimo di tre mesi per il prelievo del campione di sangue, come indicato per l'introduzione da paesi terzi; ciò però a condizione che il passaporto comunitario attesti che l’esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml), della titolazione degli anticorpi sia avvenuta presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea prima della partenza dell’animale dall’Italia.

 

Brexit e passaporto animali

Questa sezione necessita di essere considerata con le dovute cautele in quanto, sebbene la data per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (Brexit) sia fissata per il 29 marzo 2019, ad oggi ancora non si è giunti ad un’intesa precisa, e di conseguenza anche gli adeguamenti normativi connessi possono essere suscettibili di nuovi aggiornamenti.

Il Governo di Londra ritiene che un accordo sia ancora possibile ed auspicabile, nel frattempo si sta preparando a tutte le eventualità: a fine agosto, infatti, ha pubblicato una serie di documenti tecnici relativi a diverse questioni tra cui i passaporti per animali domestici.

Nel caso fuoriuscita della Gran Bretagna senza che sia raggiunta un’intesa, le attuali normative che permettono ai proprietari di animali o loro delegati di viaggiare con animali da compagnia cambieranno: la Gran Bretagna, secondo gli schemi attuali dell’Unione Europea, diventerebbe un Paese Terzo e la richiesta di documenti e controlli sanitari sarà differente in relazione alla inclusione di questa in uno dei 3 elenchi di Paesi Terzi formalizzato nel Regolamento UE 1219/2014.

Solo un ristretto numero di paesi appartiene all’elenco di cui alla parte 1 dell’Allegato II di tale Regolamento, mentre la maggior parte dei Paesi sono nella lista 2, l’inserimento in tale elenco significherebbe condizioni aggiuntive, come ad esempio l’uso di certificati sanitari temporanei. Se un Paese non è compreso nei primi due elenchi, è un “Paese Terzo non in elenco” pertanto i proprietari di animali da compagnia dovranno intraprendere azioni specifiche diversi mesi prima del viaggio.

Il Governo inglese sta cecando, presso la Commissione Europea, di accordarsi affinché la Gran Bretagna entri nel primo o nel secondo elenco di paesi. Nel frattempo, al fine di permettere di pianificare le emergenze, si delineano di seguito gli adempimenti necessari in tutti e tre i casi.

  1. Nel caso in cui la Gran Bretagna diventasse un paese della lista di cui alla parte 1 dell’allegato, ci sarebbero piccoli cambiamenti rispetto alle attuali modalità di viaggio con gli animali domestici, questi riguarderanno principalmente la documentazione necessaria per viaggiare tra Gran Bretagna ed Unione Europea. Mentre, per proprietari di animali, non ci saranno modifiche rispetto a quanto serve attualmente in termini di preparazione sanitaria.
  2. Nel caso in cui la Gran Bretagna diventasse un paese della lista 2 dell’allegato, ci saranno nuovi requisiti da rispettare prima di partire per l’Europa: gli animali, oltre a dover essere identificati tramite microchip, dovranno essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente. Nel certificato sanitario si attesta l’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità. La vaccinazione per la rabbia è considerata valida solo se effettuata successivamente all’identificazione dell’animale ed in conformità all’allegato III del regolamento (UE) 576/2013. In caso di prima vaccinazione antirabbica devono trascorrere almeno 21 giorni prima di poter movimentare l’animale. All’arrivo, i proprietari con i loro animali da compagnia, devono riferirsi ad un PIF.
  3. Nel caso in cui la Gran Bretagna diventasse un paese terzo al di fuori delle suddette liste, i proprietari di animali che intendessero viaggiare con i loro animali verso l’Europa dovranno riferirsi ad un Veterinario ufficiale almeno 4 mesi prima della data prevista del viaggio. Gli animali dovranno essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente, che attesti, oltre all'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, anche l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI/ml) della prova di titolazione degli anticorpi neutralizzanti post vaccinali nei confronti del virus della rabbia. L’esame di titolazione deve essere effettuato presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea. Il campione di sangue per la titolazione dovrà essere prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e, in caso di esito favorevole della titolazione, l’animale può essere movimentato solo dopo tre mesi dalla data del prelievo. La titolazione degli anticorpi non va rinnovata nel caso in cui gli animali vengano regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione. La durata della vaccinazione dipende dalla marca di vaccino utilizzata: la maggior parte dei vaccini dura circa 3 anni.

Sia nel secondo che nel terzo caso, i proprietari di animali dovranno discutere delle certificazioni sanitarie con il veterinario di fiducia almeno 4 mesi prima della data in cui intendono partire con i propri animali.

Per quanto riguarda i proprietari di animali che viaggiano dall’Europa verso la Gran Bretagna, questi devono garantire che i loro animali abbiano un sufficiente titolo anticorpale per rientrare nei propri paesi di origine. Il test di titolazione anticorpale deve essere effettuato prima di lasciare l’Europa, ma non è richiesto il periodo di attesa di 3 mesi prima del viaggio.

Il certificato è valido per 10 giorni dalla data di rilascio per l’ingresso in Europa e per 4 mesi una volta all’interno dell’Europa e, pertanto, va rilasciato ogni volta che si viaggia verso l’Europa.

Nel caso di viaggi ripetuti, se l’animale è in regola con le vaccinazioni antirabiche e con test di titolazione, il proprietario deve solo far visitare il proprio animale da un Veterinario ufficiale ed ottenere un nuovo certificato sanitario 10 giorni prima di partire.

 

Autore: Dr. Giuseppe Iacchia

              Dr.ssa Marta Pacioni

 

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