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Norme per la movimentazione di cani, gatti e furetti ed altri animali dall’Italia verso gli Stati Membri dell’Unione Europea

  • 11 ottobre 2018
  • Autore: Redazione VeSA
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La movimentazione dei cani, gatti e furetti al seguito dei viaggiatori dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione europea è possibile alle seguenti condizioni:

  • Cani, gatti e furetti devono essere identificati mediante tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 3 luglio 2011 o mediante microchip (trasponditore),
  • Devono essere iscritti all’anagrafe canina regionale,
  • Cani gatti e furetti devono essere accompagnati da un Passaporto europeo che sia:
    1. conforme al modello previsto dalla Parte1 dell’allegato III del regolamento di esecuzione UE 577/2013;
    2. compilato ed emesso dal Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Area Vasta dell’ASUR Marche in cui il proprietario è residente o domiciliato che riporti il codice alfanumerico del microchip o del tatuaggio ed attesti l’esecuzione della vaccinazione contro la rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità;
    3. che riporti una dichiarazione scritta del proprietario, nel caso in cui una persona autorizzata effettui il movimento non commerciale dell’animale;
  • Cani, gatti e furetti devono essere vaccinati contro la rabbia da un veterinario, ai sensi dell’Allegato III del regolamento UE 576/2013:
    1. l’animale deve avere almeno 12 settimane (84 giorni) al momento della somministrazione del vaccino;
    2. la somministrazione del vaccino non deve essere precedente alla data di identificazione o di lettura del microchip;
    3. il periodo di validità della vaccinazione decorre dal 21o giorno dal completamento del protocollo vaccinale ed ogni successiva vaccinazione deve essere eseguita durante il periodo di validità della precedente.
      Nel caso in cui si intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore alle 12 settimane e non vaccinato nei confronti della rabbia o che abbia tra le 12 e le 16 settimane (rispettivamente 84 e 112 giorni) e che, seppur vaccinato, non soddisfi ancora i requisiti di validità della vaccinazione di cui all’allegato III, punto 2, lettera e) del Regolamento (UE) 576/2013, e pertanto non sia ancora protetto nei confronti della malattia, è necessario consultare la pagina Young Animals sul sito della Commissione europea, in quanto vi sono riportate le posizioni dei Paesi membri rispetto alla concessione o meno della deroga prevista per le introduzioni nei loro territori di cuccioli, al seguito del proprietario o della persona autorizzata dal proprietario. In questo caso gli animali, se non sono accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti durante il movimento, possono essere introdotti nel Paese che concede tale deroga solo se scortati dalla dichiarazione, di cui all’allegato I, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013, del proprietario o della persona autorizzata; come si evince da tale documento, nell’attestazione devono essere riportati gli estremi del microchip e il numero del passaporto. Pertanto, in questo caso, il passaporto deve essere rilasciato ai proprietari dei cani, dei gatti e dei furetti, che ne facciano richiesta, anche in assenza di vaccinazione antirabbica.
  • Il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata per ogni singolo viaggio è pari a 5 animali (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 576/2013). In deroga e nel rispetto di determinate condizioni, il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) può essere superiore a cinque qualora il movimento a carattere non commerciale avvenga ai fini della partecipazione a competizioni, mostre, o eventi sportivi, oppure per allenamenti finalizzati a tali eventi (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 576/2013).
    Quando il numero massimo degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) è superiore a cinque, e non sussistono le condizioni della deroga occorre rispettare i requisiti prescritti dalla Direttiva 92/65/CEE, e successive modifiche, affinché siano soggetti ai controlli veterinari previsti dalla Direttiva 90/425/CEE e successive modifiche.
  • Normalmente il proprietario o la persona autorizzata dovrebbero accompagnare l’animale durante il viaggio. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati e documentati, lo spostamento dell’animale può avvenire fino a cinque giorni prima o dopo rispetto al movimento del proprietario o della persona autorizzata, oppure in un luogo fisicamente diverso da quello occupato dal proprietario o dalla persona autorizzata
  • Per i viaggi verso la Finlandia, il Regno Unito, l’Irlanda, Malta e la Norvegia è necessario trattare i cani contro l’echinococco, secondo le modalità e i tempi descritti dal Regolamento UE 1152/2011:
    1. il trattamento deve essere somministrato da un veterinario in un lasso di tempo compreso tra le 120 ore e le 24 ore prima dell’arrivo previsto;
    2. il trattamento deve essere certificato dal veterinario che lo somministra nell’apposita sezione del passaporto del cane.

 

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