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SI AGGIORNANO LE MISURE DI BIOSICUREZZA NELLA LOTTA ALL’INFLUENZA AVIARIA

  • 26 febbraio 2019
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Decreto 13 dicembre 2018 proroga e modifica la storica Ordinanza del Ministro della Salute 26 agosto 2005 concernente le misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31.12.2018.

L'efficacia dell'Ordinanza 26 agosto 2005, con le successive modificazioni intervenute negli anni, in ultimo quelle del 13 dicembre, è da intendersi estesa fino al 31 dicembre 2019.

E’ opportuno premettere quanto sia attuale il problema connesso all’infezione virale di Influenza Aviaria, che infatti nel gennaio 2017 ha interessato il settore avicolo italiano sul cui territorio si è sviluppata l’epidemia di HPAI sottotipo H5N8 diffusasi in Europa tra 2016 e 2017. In tale occasione le misure di controllo, basate in particolare sulla sorveglianza passiva hanno permesso di individuare un totale di 83 focolai, coinvolgendo sia il settore rurale sia quello industriale e manifestandosi, temporalmente, in due ondate epidemiche. La prima ha interessato il Nord Italia (16 allevamenti), principalmente in prossimità di zone umide frequentate da volatili acquatici selvatici, la seconda le aree ad alta densità di aziende avicole, conosciute con l’acronimo DPPAs (Densely Populated Poultry Areas).

Con il proprio provvedimento il Ministero desidera mantenere i più elevati livelli di tutela sanitaria del territorio nazionale in attesa di adottare, entro il 21 aprile 2019, gli atti delegati e di esecuzione del Regolamento (UE) n. 2016/429.

Analizzando i rischi di nuova introduzione del virus dell’influenza aviaria l'EFSA ha rimarcato come gli allevatori dovrebbero soprattutto adottare opportune misure di gestione tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e gli avicoli d’allevamento e limitare al minimo lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro.

A seguito della relazione dell’EFSA anche l'Unione Europea ha intensificato le misure per la riduzione del rischio emanando la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce di rafforzare i sistemi di individuazione precoce dei pericoli di trasmissione al pollame dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, attraverso i selvatici.

Tutte le norme citate propongono come sistema-barriera per la prevenzione della diffusione dei virus dell'influenza ad alta patogenicità l’attuazione delle norme legate alla biosicurezza. Queste precauzioni svolgono ormai un ruolo predominante nella lotta all’epidemia superando, per importanza, le norme prettamente sanitarie che prevedono criteri di contrasto basati su campionamenti a tappeto ed eventuale cruenta eradicazione tramite il metodo dello “stamping out”.

La nuova norma, in particolare, sostituisce gli allegati A e C della precedente Ordinanza Ministeriale, innovando o rinnovando le prescrizioni rispetto ai requisiti aziendali e prevedendo regole specifiche in merito alla conduzione ed alla gestione generale degli allevamenti.

Analizzando nello specifico le norme comprese nel Decreto, alcune sono, come detto, riproposizioni di metodiche, altre si presentano come novità che diventeranno obbligatorie dal 1 gennaio 2020 (per gli allevamenti già in attività, che avranno quindi un margine di tempo per provvedere agli adeguamenti), molte sono invece direttamente e tassativamente esigibili per le aziende di nuova costruzione.

Tutte le indicazioni relative alle misure di biosicurezza sono contenute nell’Allegato A dell’Ordinanza del 26/08/2005 che viene così in toto ad essere modificato.