X
GO

LE MACELLAZIONI A DOMICILIO - dall’art.16 del D.Lgs. 27 del 02/02/21 alla DGRM 989 del 02/08/2021 – la nostra esperienza in Area Vasta n.4 di Fermo.

  • 3 ottobre 2022
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 2203
  • 0 Commenti

La macellazione a domicilio ha le sue radici e la sua ragion d’essere nella tradizione e nella convinzione, radicata in molte persone, di una maggiore salubrità e qualità dell’alimento “carne” di provenienza “home made”.

Attualmente, il nostro servizio SIAOA (servizio igiene degli alimenti di origine animale) di Fermo osserva il verificarsi di un lento e progressivo calo delle attività legate a questa antica tradizione, che, per il suo valore culturale e sociale meriterebbe di essere tutelata.

La diffidenza e la riluttanza ai rapporti sociali (anche ai rapporti istituzionali, quali quelli legati ai controlli a tutela della salute pubblica) indotte dalla pandemia, la necessità del rispetto di nuove regole legate alle attività collegate alla macellazione domiciliare, il bombardamento mediatico a cui la cittadinanza è sottoposta e che provoca incertezze e timori legati alle varie emergenze all’ordine del giorno (il Covid 19, la PSA, l’incertezza economica e non ultima la situazione internazionale), sono le cause che hanno incrementato e accelerato tale tendenza negativa.

Da un lato si registra da parte di alcuni la volontà di continuare questa forma di auto-approvvigionamento alimentare, retaggio dell’antica struttura familiare patriarcale (soprattutto persone anziane, che raramente vengono supportate dalle nuove generazioni) altri la considerano invece una pratica da abbandonare, essendo vista come dispendiosa in termini di tempo e fatica, legata a consuetudini ormai obsolete, necessitante di spazi e strutture abitative non più in linea con i tempi moderni, eccessivamente burocratizzata per gli adempimenti di cui necessita (codice aziendale, registrazione dell’allevamento per uso privato in BDN, registro dei trattamenti, ecc.).

Le macellazioni domiciliari, riguardanti nella stragrande maggioranza dei casi la specie suina, avvengono soprattutto nei mesi di dicembre e gennaio, mesi dedicati alla tradizionale “salata “.

Va sottolineato come questa collocazione temporale impatti in maniera sostanziale sui carichi di lavoro che devono essere svolti dal personale del SIAOA, poiché nello stesso periodo le visite ispettive richieste riguardano:

  • Suini a domicilio, con la necessità di predisporre punti ispettivi dedicati e distribuiti sul territorio ed assicurare a questi la copertura di personale.
  • Ovi-caprini a domicilio, anche se numericamente estremamente ridotti e non impattanti quanto i suini.
  • Cinghiali cacciati, che costituiscono invece un fenomeno emergente ed estremamente impattante in termini numerici e che presentano inoltre peculiari difficoltà legate all’estemporaneità della cattura tali da non consentire una reale ed efficace programmazione dei CU.

Negli ultimi anni (2015-2021) il SIAOA ha assistito ad un fenomeno che vede una corposa diminuzione, valutabile attorno al 30%, delle visite ispettive dei suini macellati a domicilio per autoconsumo, anche se il periodo 2020/2021 è in controtendenza con un piccolo incremento quantitativo (potrebbe trattarsi di un evento legato alle chiusure per il Covid).

Di seguito le norme che regolamentano la macellazione a domicilio:

A livello nazionale il D.Lgs. del 2 febbraio 2021, n. 27, adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625, ha disciplinato all’art.16 la macellazione per il consumo domestico privato, abrogando il Regio Decreto del 20 dicembre 1928, n.3298, riguardante la vigilanza sanitaria delle carni e le specifiche norme sulla macellazione ad uso privato.

NORMATIVA:

  • Regio Decreto del 20 dicembre 1928, n. 3298 (abrogato)
  • Decreto Legislativo del 2 febbraio 2021, n.27
  • Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, n. 625
  • Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, n. 1069
  • Regolamento CE del Consiglio del 24 settembre 2009, n. 1099
  • Decreto Legislativo del 2 febbraio 2021, n.32
  • DGSAF 0000150-P-04/01/2019
  • DGRM 989 del 02/08/2021

Il Decreto Legislativo del 2 febbraio 2021, n.27 stabilisce che siano le regioni, in autonomia, a disciplinare la pratica della macellazione a domicilio per autoconsumo e la Regione Marche ha provveduto a tale disposizione con la DGRM 989 del 02/08/2021.

La disciplina delle macellazioni a domicilio per autoconsumo prevede il rispetto di alcuni principi cardine di ordine generale:

  1. Divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali;
  2. Rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale o che non preveda lo stordimento degli animali;
  3. Predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi;
  4. Obbligo per i privati che intendano macellare per autoconsumo di fare richiesta di autorizzazione all’Autorità Competente Locale e comunicare alla stessa il luogo, la data e l’ora delle operazioni.
  5. Possibilità, da parte delle ACL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, benessere animale, igiene della macellazione e corretto smaltimento dei sottoprodotti.

Con riguardo al benessere animale, l'articolo 10 del Regolamento CE 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, stabilisce che alla macellazione degli animali a fini di consumo domestico privato effettuate al di fuori dei macelli dal proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, si applicano solo le prescrizioni dell’articolo 3, par. 1, dell’articolo 4, par. 1 e dell’articolo 7, par. 1.

Lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale della macellazione (SOA di cui al Reg. CE 1069/2009) deve avvenire in conformità alle norme vigenti, anche quando questa è stata autorizzata per autoconsumo, con particolare attenzione a quelle fattispecie nelle quali vi sia produzione di MSR.

In particolare, l’art.16 del Decreto Legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27 definisce le specie che possono essere macellate per autoconsumo: pollame, lagomorfi, piccola selvaggina allevata, bovini, ovi-caprini e suini.

Con la DGRM 989 del 02/08/2021 la Regione Marche ha escluso la possibilità di macellare i bovini a domicilio in ragione degli oggettivi problemi tecnici per lo svolgimento di tale attività, della difficoltà a garantire in ambiente domestico un’efficace tutela del benessere animale alla macellazione nonché un’efficace smaltimento della notevole quantità di sottoprodotti che la macellazione di questa specie comporta.

La Regione ha autorizzato, previa istanza di almeno 48h, la macellazione per autoconsumo di soggetti di età ≤ ai 12 mesi, nelle seguenti quantità: fino a 4 suini grassi (o 8 suinetti ≤15kg.), fino a 4 ovi-caprini (o 8 agnelli-capretti ≤15kg.) anno.

Nel tempo, le macellazioni a domicilio per il consumo domestico privato, hanno sempre coinvolto principalmente animali da cortile (pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata), suini e ovi-caprini.

Attualmente non sono previste norme specifiche a livello nazionale per la macellazione domiciliare per autoconsumo del pollame, dei lagomorfi e della piccola selvaggina allevata, macellazioni che rientrano a pieno titolo nelle pratiche più suggestive della tradizione “rurale” e, analogamente, il Reg. CE 1099/2009, sopra richiamato, esclude dal proprio campo di applicazione volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.

In considerazione di ciò tali macellazioni sono da ritenersi sempre ammesse, senza l’obbligo di istanza preventiva all’AC

Per quanto riguarda il costo dei controlli per le attività descritte, l’art 7 del D.Lgs. n. 32 del 2 febbraio 2021 rimandando all’allegato 2, sezione 9, ha fatto chiarezza ed unificato, su tutto il territorio nazionale, il costo del CU post mortem (controllo ufficiale ispettivo 15 euro + 5 euro/capo successivo/intervento) effettuato dal Veterinario incaricato.

 

Dr. Flavio Pasquali

Dirigente Medico Veterinario SIAOA

Area Vasta n.4 di Fermo – ASUR Marche, PhD   

flavio.pasquali@sanita.marche.it

Stampa
Tag:
Valutazioni:
3.5

Redazione VeSARedazione VeSA

Altri articoli di Redazione VeSA

Contatta l'autore

Contatta l'autore

x