X
GO

IN UN DECRETO LEGISLATIVO LE NUOVE INDICAZIONI PER I CONTROLLI UFFICIALI

  • 16 marzo 2021
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 2970
  • 0 Commenti

Con 20 articoli il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n.60 del 11-03-2021, si propone di dare corso alle principali aspettative formulate nel Regolamento (UE) 2017/625. L’entrata in vigore è quasi immediata, infatti la norma sarà attiva già dal prossimo 26 marzo.
Il noto e corposo Regolamento ispiratore stabilisce norme comuni per i controlli ufficiali eseguiti su tutte le aziende di alimenti e mangimi, dai produttori primari ai rivenditori al dettaglio e ai ristoratori, ma anche su selezionatori, coltivatori, allevatori e commercianti di animali e piante nell’ambito dell’Unione Europea.

Il Regolamento 2017/625 è la base normativa che si erge a garante di un’applicazione corretta, coerente ed armonizzata dei controlli nella filiera agroalimentare, ai fini della tutela della salute umana, degli animali, della sanità delle piante e del benessere degli animali.

Il Decreto n. 27 attua quanto previsto dal Regolamento Europeo, in particolare rinforza il principio della classificazione del rischio nella programmazione dei controlli di sanità animale e sicurezza alimentare e completa la tracciabilità informatizzata dei farmaci veterinari introducendo una precisa data limite per l'obbligo di registrazione dei trattamenti in formato elettronico.

Le Autorità destinate ad esercitare i controlli previsti nel Regolamento sono il Ministero della Salute (Autorità esclusiva per le relazioni ufficiali tra Italia. la Commissione europea e gli altri Stati membri), le Regioni e le Province Autonome, le Aziende sanitarie locali, ognuna per le proprie competenze costituzionali. A loro spetta, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, l’impegno di pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli e le altre attività ufficiali. Al Ministero delle Politiche Agricole spetta invece un ruolo di autorità competente sui controlli alimentari non sanitari, per tutti quegli argomenti non direttamente coinvolti nella sicurezza degli alimenti e dei mangimi, ma che possono implicare risvolti sulla loro correttezza commerciale. Lo stesso Ministero ha facoltà di intervenire nell’ambito delle frodi, ed anche, qualora se ne presentasse la necessità, di intraprendere le nuove procedure di controperizia e di controversia.

In questo contesto viene inserito il concetto di elevata trasparenza, richiamata dal Regolamento 2017/625, nei confronti dei controlli ufficiali, proponendo di mettere annualmente nel web, a disposizione di tutta la popolazione, i risultati degli accertamenti. Rientra nello stesso principio anche la pubblicizzazione delle informazioni sul rating dei singoli operatori, purché i criteri siano «oggettivi, trasparenti e pubblici» ed esistano garanzie di «equità, coerenza e trasparenza nel processo di attribuzione».

Il Ministero della Salute, designato ai sensi della Legge 4 ottobre 2019 n.117 quale organismo unico di coordinamento, individua le modalità, gli strumenti e le autorità cui attribuire le responsabilità dei controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2 del Regolamento, coinvolgendoli nella predisposizione del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP), secondo le modalità di cui all'articolo 109.

Sempre il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, individua, a seconda delle competenze, i laboratori ufficiali destinati ad operare in rete:

  1. l'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
  2. gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS);
  3. i Laboratori di Sanità Pubblica delle ASL;
  4. i Laboratori delle agenzie per l'ambiente (ARPA);
  5. i Laboratori designati quali Laboratori Nazionali di Riferimento (LNR);
  6. altri laboratori che siano in possesso dei requisiti necessari. ai sensi dello stesso art. 37.

Gli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi sono tenuti a garantire l’accesso ai luoghi da sottoporre ad ispezione e alle documentazioni collegate, devono fornire assistenza e collaborare con i controllori anche nell’assicurare la realizzazione dei previsti prelievi di quantità sufficiente di matrici per consentire la formazione di campioni da analizzare. Come contropartita il Decreto introduce un impianto di equilibri dando all'operatore controllato strumenti di controperizia e di controversia, qualora non ci sia accordanza sull’entità delle valutazioni dell'Autorità Competente o sugli esiti dei controlli e dei campionamenti.

Inoltre le Autorità Competenti assicurano che gli stabilimenti e gli operatori del settore, che siano riconosciuti, registrati o comunque autorizzati ai sensi di normative vigenti, siano inseriti nel sistema informativo del Ministero della Salute o in altri impianti in uso alle Autorità regionali o locali ad esso collegati tramite cooperazione applicativa.