RASFF
Il SISTEMA di ALLERTA RAPIDO COMUNITARIO per gli alimenti ed i mangimi (RASFF)
Le basi legali del sistema di allerta rapido per gli alimenti e per i mangimi sono rappresentate dal Regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Lo scopo del sistema di allerta rapido per gli alimenti e per i mangimi ( RASFF: Rapid alert system for food and feed ) è quello di fornire alle Autorità di controllo gli strumenti per uno scambio di informazioni sulle misure adottate per garantire la sicurezza alimentare.
Le tipologie di notifica previste dal sistema di allerta rapido sono suddivise, a partire dal 1 gennaio 2008, in:
- Notifiche di allerta
- Notifiche d’informazione
- Respingimenti al confine
LE NOTIFICHE DI ALLERTA
Le notifiche di allerta vengono inviate quando un alimento o un mangime che rappresenta un serio rischio per la salute si trova sul mercato e quando è richiesta un’azione immediata.
Le allerte vengono notificate dagli Stati membri che hanno individuato il problema ed hanno intrapreso delle misure di controllo e di prevenzione, quali il ritiro/richiamo del prodotto.
La notifica ha lo scopo di fornire a tutti i partner del network (la Commissione Europea e gli Stati membri) le informazioni per verificare se il prodotto in questione e sul mercato, in modo che tutti possano adotrare le necessarie misure.
LE NOTIFICHE INFORMATIVE
Le notifiche informative riguardano un alimento o un mangime immesso im commercio, per il quale sia stato identificato un rischio, ma per il quale i componenti del network non sono tenuti ad adottare misure immediate in quanto il prodotto non ha raggiunto il loro mercato o non è più presente sullo stesso, oppure perchè la natura del rischio non determina la necessità di adottare azioni immediate.
I RESPINGIMENTI AL CONFINE
Queste notifiche interessano partite di alimenti e mangimi che sono state controllate e respinte ai confini della UE (e della EEA*) quando è stato identificato un rischio per la salute.
Le notifiche vengono inviate a tutti posti di ispezione frontaliera dell’EEA in modo da rafforzare i controlli ed assicurare che il prodotto respinto non venga reintrodotto nella Comunità attraverso un altro punto di confine.
* European Economic Area (Liechtenstein, Norvegia e Islanda)
I RAPPORTI DELLA COMMISSIONE
La Commissione pubblica i rapporti annuali riguardante le notifiche delle tre categorie succitate.
Nell’ottica di bilanciare i principi di trasparenza con quelli relativi alla protezione delle informazioni commerciali, i nomi dei prodotti e quelli dei produttori non sono pubblicati.
La Commissione informa le Autorità competenti dei Paesi terzi circa le notifiche riguardanti prodotti provenienti da tali Stati. Tuttavia il fatto che uno Stato venga indicato come l’origine del prodotto non implica necessariamente che il pericolo identificato sia originato nello Stato oggetto della notifica.
Le informazioni che vengono inviate con le notifiche riguardano:
- quale tipo di controllo, rapporto o indagine è alla base della notifica
- controllo ufficiale
- autocontrollo
- segnalazione da parte del consumatore
- tossinfezione alimentare
- quale Nazione ha inviato la notifica
- quale è la ragione della notifica
- tipo di alimento o mangime
- tipo di pericolo
- quale è la Nazione in cui è stato identificato il pericolo
- quale è lo stato del prodotto e quale l’azione intrapresa o richiesta
Il 10 gennaio 2011 è stato pubblicato il Regolamento (UE) N. 16/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi.
Tale regolamento fornisce le definizioni di «rete», di «membro della rete», di «punto di contatto», di «notifica di allarme», di «notifica di informazione», di «notifica di respingimento alla frontiera», di « notifica originale », di « notifica di follow-up », di «operatori professionali», e definisce quali sono i compiti dei membri della rete.
Inoltre il regolamento dettaglia, per le notifiche di allarme, quelle di informazione e quelle di respingimento alla frontiera.
Per le notifiche di follow-up, indica come devono avvenire:
- la trasmissione delle notifiche
- la verifica della notifica
- il ritiro e modifica di una notifica
- lo scambio di informazioni con i paesi terzi.
RASFF - Publications
Ministero della Salute - sistema di allerta rapido comunitario
RASFF - home page Commissione Europea
RASFF Portal - EUROPA