Il Regolamento (CE) n.852/2004 prevede l’obbligo,per gli operatori del settore alimentare (OSA), di notificare ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione, vendita, somministrazione e distribuzione di alimenti per
consentire all’Autorità Competente di conoscerne localizzazione e tipologia di attività, ai fini dell’organizzazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento (CE) n. 882/2004.
Sono soggetti ad obbligo di notifica ai sensi dell’art.6 del Regolamento (CE) n.852/2004:
- ogni impresa alimentare che svolga una qualsiasi delle fasi di produzione,trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ed a cui non si applichi il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE)853/2004.
- la produzione primaria;
- la produzione e/o la vendita all’ingrosso e/o al dettaglio di alimenti in sede fissa e/o su aree
pubbliche;
- il trasporto ed il magazzinaggio;
- l’attività di preparazione e di somministrazione di alimenti (compresi gli agriturismi);
- la preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee, sagre, fiere etc. ;
- la vendita di carni di pollame e lagomorfi, macellate nell’azienda agricola di allevamento fino ad un massimo di 500 capi annui, per la fornitura da parte del produttore direttamente al consumatore finale ( in questo caso consulta l'articolo dedicato alla produzione primaria o chiedi informazione al Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale della tua Area Vasta - ASUR Marche );
- la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale tramite distributori automatici;
- la produzione di alimenti di origine animale per la cessione diretta al consumatore finale o per la cessione da un laboratorio annesso ad esercizio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio/somministrazione, nell’ambito della stessa Provincia o delle Province contermini e a condizione che tale cessione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa in termini di volumi, ma costituisca un’attività marginale;
- le imprese che sono «intermediari commerciali», ovvero si occupano della movimentazione dei prodotti tra fornitori e dettaglianti, senza nessuna manipolazione e/o stoccaggio. In questi casi l’unità da registrare può essere rappresentata dagli uffici dove sono conservati i documenti commerciali. ( nota MinSan n. 0041148-P-10/12/2012)
Sono escluse dall’obbligo di notifica:
- La produzione primaria per uso domestico privato;
- la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato ivi compresa la macellazione a domicilio dei suini effettuata nel periodo invernale a seguito dell'autorizzazione comunale;
- la fornitura diretta, occasionale e su richiesta, di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale, nell’ambito della Provincia e delle Province contermini: in tal caso il dettagliante che acquista alimenti da un produttore non registrato, escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) 852/2004, ha comunque l’obbligo di mantenerne la rintracciabilità (in particolare nel caso di stati di allerta alimentare) e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista (come previsto dal Regolamento CE 178/2002).
Autore: Dott.ssa G. Ciccaleni
Data di pubblicazione 23/12/2014