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Procedura operativa per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale

  • 23 dicembre 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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 Normativa e procedure che devono essere effettuate da un operatore del settore alimentare che intenda ottenere il riconoscimento comunitario (CE) ai sensi del Regolamento n.853/2004


DEVO AVVIARE UNA IMPRESA ALIMENTARE: CHE COSA DEVO FARE?

L'attuale normativa nazionale e comunitaria prevede che chi intende avviare un’ impresa che tratti alimenti di origine animale deve effettuare una delle due seguenti pratiche:

a. una  Registrazione (Notifica Inizio Attività –NIA)  presso il Dipartimento di Prevenzione , dell’Area Vasta - ASUR Marche e presso il Comune di appartenenza.

Oppure

b. una procedura di Riconoscimento ai sensi del Regolamento  853/2004 

 

QUANDO DEVO EFFETTUARE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE?

Nel caso in cui  l’impresa alimentare si dedichi unicamente alla produzione primaria o ad attività  di produzione, commercio, somministrazione e trasporto di prodotti alimentari  andrà effettuata la procedura di registrazione ( Notifica Inizio Attività -NIA ) tramite lo Sportello Unico Attività Produttive -SUAP.  La  registrazione è richiesta anche per le attività di commercio al dettaglio e per le attività di ristorazione.

Leggi l'articolo " In quali attività si deve essere registrati  ?? " per  avere maggiori informazioni sulle tipologie di attività  per le quali è necessaria la NIA.

 Se hai dubbi, chiedi chiarimenti  al Servizio Igiene Alimenti  e Nutrizione o al Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale della tua Area vasta - ASUR Marche .
 

QUANDO DEVO EFFETTUARE LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO?

Se l'operatore del settore alimentare produce, lavora, confeziona o deposita alimenti di origine animale (carne e prodotti a base di carne, selvaggina, latte e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca e derivati trasformati, molluschi bivalvi vivi, gelatina e collagene ) deve ottenere, per ciascuno degli stabilimenti posti sotto il proprio controllo e prima della relativa attivazione produttiva, un riconoscimento formale da parte dell’Autorità sanitaria competente (Regione Marche) che si traduce nell'assegnazione di un numero di riconoscimento (approval number) più comunemente conosciuto come Bollo CE.

Il riconoscimento consente la libera circolazione di alimenti di origine animale  fra i Paesi dell’Unione Europea e viene  assegnato agli stabilimenti di produzione/commercializzazione di alimenti di origine animale in conformità ai requisiti generali contenuti nel Regolamento (CE) n.852/2004 e a quelli specifici contenuti nel Regolamento (CE)853/2004.

Tale riconoscimento è richiesto anche per il commercio al dettaglio se le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti riconosciuti.

A titolo esplicativo l’allegato II della Delibera della Giunta della Regione Marche n.908 del 31 maggio 2010 contiene un lista non esaustiva degli stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi del Reg. 853/2004.

 
Il Regolamento (CE)853/2004 si applica unicamente ai prodotti di origine animale siano essi trasformati che non trasformati ( vedi  Allegato I e Allegato II del documento della Commissione Europea – Direzione Generale della salute e dei consumatori " Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene degli alimenti di origine animale" .

Il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE)853/2004 non si applica alle seguenti attività:

  • VENDITA AL DETTAGLIO (macellerie, pescherie, ristoranti), compresa la "fornitura di piccoli quantitativi di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione nell'ambito della stessa Provincia e delle Province contermini, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi" (Regolamento (CE)853/2004 art. 1, paragrafo 2, lettera c)
     
  • PRODUZIONE DI PRODOTTI COMPOSTI: cioè ai prodotti alimentari ottenuti dalla combinazione di prodotti di origine vegetale e di prodotti di origine animale già trasformati, quali: pizza - paste con ripieno contenenti prodotti di origine animale trasformati - piatti pronti - prodotti da forno/ biscotti con creme, con burro - panini con prosciutto/ formaggio/salame - cioccolato al latte - prodotti di origine animale trasformati in cui un componente è stato sostituito con un ingrediente di origine vegetale (es. prodotti a base di latte dove la componente grassa è stata sostituita con grassi o oli vegetali) - preparazioni di uovo come la maionese.
     
  • PRODUZIONE DI GELATI: ai sensi della nota del Ministero della Salute prot. IX/13016/P del 29 marzo 2006: gli stabilimenti che producono gelati rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 e pertanto sono soggetti al regime della semplice registrazione. Per i soli gelati ottenuti a partire da latte crudo, cioè non sottoposto a trattamento termico, è prevista l'applicazione del Regolamento (CE)853/2004
     
  • PRODUZIONE DI MIELE: per tale alimento il Regolamento (CE) n. 853/2004 non prevede requisiti specifici. Si applica pertanto solo il regime della semplice registrazione previsto dal Regolamento (CE) n.852/2004.
     
  • FORNITURA DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI DI CARNI PROVENIENTI DA POLLAME E LAGOMORFI macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche (ai sensi del Regolamento (CE)853/2004 art. 1, paragrafo 2, lettera d).
     
  • CACCIATORI CHE FORNISCONO PICCOLI QUANTITATIVI DI SELVAGGINA SELVATICA O DI CARNE DI SELVAGGINA SELVATICA direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale (ai sensi del Regolamento (CE)853/2004 art. 1, paragrafo 2, lettera e).
     
  •  AZIENDE AGRITURISTICHE e LABORATORI  DI  LAVORAZIONE ANNESSI alle aziende agricole, che trasformano le loro produzioni (es. latte e carne) per la vendita diretta al consumatore finale.

 

Se hai dubbi, chiedi chiarimenti  al Servizio Igiene Alimenti  e Nutrizione o al Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale della tua Area vasta - ASUR Marche .
 

 

CON QUALE MODALITÀ DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA?

In base a quanto disposto dal Decreto n. 255 del 25/10/2006 modificato in seguito dal Decreto n. 4 del 15-01-2009 della Regione Marche, il titolare dello stabilimento deve presentare all’ Agenzia Sanitaria Regionale – P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare, per il tramite del proprio Servizio Igiene degli Alimenti di origine animale (SIAOA) dell’ ASUR-Area Vasta territorialmente competente, domanda in duplice copia di cui l’originale in bollo, utilizzando l’allegato A del Decreto n. 4 del 15-01-2009.
 
Alla domanda ( rappresentata dal citato Allegato A  del Decreto n.4/2015)  l’operatore del settore alimentare deve allegare :

  • il verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale della propria ASUR - Area Vasta territorialmente competente.
     
  • la certificazione relativa alla iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria e Arti-gianato
     
  • la planimetria dell’impianto datata e firmata, redatta da un tecnico, in scala almeno 1:100
     
  • la relazione tecnico-descrittiva dello  stabilimento  e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera
     
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle certificazioni di cui sopra
     
  • l' autorizzazione allo scarico delle acque reflue utilizzate nello stabilimento
     
  • la certificazione dell’Asur territorialmente competente concernente l’idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nello stabilimento
     
  • ricevuta di versamento previsto dal Decreto della Regione Marche n. 393 del 20 febbraio 2001 Tale versamento va effettuato sul conto intestato  alla Regione Marche – Servizio Tesoreria c/o Banca delle Marche n. 7797 IBAN IT 95 Q  06055 02600 00000000 7797  ( come previsto dal Decreto della P.F. n. 62 del 14/04/2016) indicando nella causale “richiesta di riconoscimento ai sensi del Regolamento Ce n. 853/2004”

La domanda è accettata solo se compilata in modo completo e leggibile, con tutte le informazioni richieste e gli allegati necessari.

Dopo di che si attivano tutta una serie di atti amministrativi e di procedure che prevedono in sintesi:

  • entro 30 gg dal ricevimento della domanda, il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale ( SIAOA), ne verifica la correttezza formale ed effettua un sopralluogo ispettivo per esprime un parere che, se positivo, viene inviato alla Agenzia Sanitaria Regionale – Posizione Funzionale Veterinaria e sicurezza alimentare.
     
  • La Posizione Funzionale Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ricevuta la domanda ed il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Igiene Alimenti di origine animale (SIAOA), emana un Decreto Dirigenziale, con cui attribuisce  un  numero di riconoscimento allo stabilimento che tratta alimenti di origine animale, per il quale  l’Operatore del settore alimentare ( OSA)  ha fatto richiesta, e ne invia  una copia al Servizio SIAOA dell’Area Vasta competente per territorio.
    Il Servizio Igiene degli alimenti di origine animale dell’Area Vasta-ASUR,che ha ricevuto la domanda,  provvederà a consegnare  una copia di tale decreto all’ Operatore del settore alimentare ( OSA) .
     
  • Entro  i 90 giorni successivi all’attribuzione del numero di riconoscimento il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti di origine animale (SIAOA) effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo, per verificare lo stabilimento in attività allo scopo di valutare il rispetto dei requisiti gestionali prescritti dalla normativa e comunica alla Posizione Funzionale Veterinaria e Sicurezza Alimentare l’eventuale parere favorevole.
     
  • Se la Posizione Funzionale Veterinaria e sicurezza alimentare non riceve entro 90 gg dall’attribuzione del riconoscimento il parere favorevole circa i requisiti funzionali ed igienico sanitari, provvederà alla sospensione del numero di riconoscimento con proprio decreto.

 

COSA DEVO FARE SE INTENDO APPORTARE  DELLE MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE AD UNO STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO?

L’operatore del settore alimentare deve utilizzare l’allegato B del Decreto n. 4 del 15-01-2009 ed inviarlo alla Agenzia Sanitaria Regionale – Posizione Funzionale Veterinaria e Sicurezza Alimentare, allorquando nel proprio stabilimento già riconosciuto, si stiano per attuare modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive.

Vanno sempre allegati tutti i certificati e documenti previsti nell’allegato A del Decreto n. 4 del 15-01-2009.

La documentazione da inviare insieme alla domanda deve essere in originale o in copia conforme.

La seconda copia della domanda e la relativa documentazione allegata deve essere in carta semplice.

 

COSA DEVO FARE SE INTENDO FARE UN CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE DELLO STABILIMENTO?

Nel caso in cui ci sia una variazione della ragione sociale dello stabilimento riconosciuto con numero CE, tale variazione va inviata utilizzando  l’Allegato C, alla Agenzia Sanitaria Regionale – Posizione Funzionale Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

In questo caso,alla domanda in marca da bollo ( Allegato C)  vanno allegati solamente:

  • certificazione relativa alla iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria e Arti-gianato
     
  • documentazione notarile o altro tipo di documentazione che attesti il cambio della ragione sociale
     
  • parere favorevole del Servizio  Igiene Alimenti di origine animale (SIAOA) dell’Area Vasta -ASUR competente per territorio, relativo  al mantenimento dei requisiti strutturali e igienico sanitari dell’impianto.
     
  • ricevuta di versamento per l’importo di euro 103,29 previsto dal Decreto della Regione Marche n. 393 del 20 febbraio 2001.
    Tale versamento va effettuato sul conto intestato  alla Regione Marche – Servizio Tesoreria c/o Banca delle Marche n. 7797 IBAN IT 95 Q  06055 02600 00000000 7797  ( come previsto dal Decreto della P.F. n. 62 del 14/04/2016) indicando nella causale “cambio della ragione sociale dell’impianto riconosciuto con numero CE”.

 Se hai comunque dei dubbi , chiedi chiarimenti al Servizio Igiene degli Alimenti di origine animale della tua Area Vasta -ASUR.

 

Autore: Dott. M. Canalini  


data di pubblicazione: 05/07/2017

 

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