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Corretto uso delle mascherine nella vita quotidiana

Aggiornamento 19/05/2020

  • 19 maggio 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Uso delle mascherine

A partire dallo scorso 4 Maggio 2020, come stabilito dal DPCM 26/04/2020 (art. 3, comma 2) e confermato dal DPCM 17/05/2020 (art. 3, comma 2), ai fini del contenimento della diffusione di Covid-19, è obbligatorio, sull’intero territorio nazionale, usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all’obbligo:

• i bambini al di sotto dei 6 anni,

• le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e

• i soggetti che interagiscono con i predetti.

È necessario inoltre ricordare che in alcune Regioni (come ad esempio Toscana, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano) sono state emanate specifiche ordinanze regionali che stabiliscono l’obbligo di coprire naso e bocca ogniqualvolta ci si esca dalla propria abitazione.

Mascherine di comunità e mascherine chirurgiche

Sempre negli stessi DPCM 26 Aprile e DPCM 17 Maggio (art. 3, comma 3) viene indiato che possono essere utilizzate mascherine di comunità cioè mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Le mascherine di comunità, come previsto dall’articolo 16 comma 2 del DL del 17 Marzo 2020, hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus SARS-CoV-2. Naturalmente tali mascherine non devono essere in materiali tossici, allergizzanti né infiammabili.

Le mascherine chirurgiche sono invece le mascherine a uso medico, sviluppate per essere utilizzate in ambiente sanitario e certificate in base alla loro capacità di filtraggio (rispondono alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO 14683-2019).

È importante comunque sottolineare che le mascherine rappresentano una misura complementare per il contenimento della trasmissione del nuovo coronavirus e non possono in alcun modo sostituire il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e l’attenzione scrupolosa nel non toccare il viso, il naso, gli occhi e la bocca.

Chiarimenti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ad alcune domande frequenti

È possibile lavare le mascherine di comunità? 

È possibile lavare le mascherine di comunità se fatte con materiali che resistono al lavaggio a 60 gradi. Le mascherine di comunità commerciali sono monouso o sono lavabili se sulla confezione si riportano indicazioni che possono includere anche il numero di lavaggi consentito senza che questo diminuisca la loro performance. 

Come smaltire le mascherine?

  • se è stata utilizzata una mascherina monouso, smaltirla con i rifiuti indifferenziati;   
  • se è stata indossata una mascherina riutilizzabile, metterla in una busta e seguire le regole per il suo riutilizzo dopo apposito lavaggio. 

Quali mascherine devo usare nel caso in cui compaiano sintomi di infezione respiratoria? 

Nel caso in cui compaiano sintomi è necessario l’utilizzo di mascherine certificate come dispositivi medici.

Istruzioni per un corretto utilizzo delle mascherine

Prima di indossare la mascherina

  • lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle mani con soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi;   
  • indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la parte interna;  
  • posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e portandola sotto il mento; accertarsi di averla indossata nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine chirurgiche la parta colorata è quella esterna);

Durante l’uso

  • se si deve spostare la mascherina manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i legacci;  
  • se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani;  
  • non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani; 

Quando si rimuove

  • manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci;  
  • lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l'igiene delle mani con una soluzione alcolica; 

Nel caso di mascherine riutilizzabili

  • procedere alle operazioni di lavaggio a 60 gradi con comune detersivo o secondo le istruzioni del produttore, se disponibili; talvolta i produttori indicano anche il numero massimo di lavaggi possibili senza riduzione della performance della mascherina.
  • dopo avere maneggiato una mascherina usata, effettuare il lavaggio o l’igiene delle mani.

                                                           Infografica ISS

Detrazione delle spese e rimborsi per i DPI

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 11/E del 6 Maggio 2020 indica la possibilità di detrarre le spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive soltanto se classificate, in base alla tipologia, come dispositivi medici dai provvedimenti del Ministero della Salute o se rispettano i requisiti di marcatura CE. In tal caso, le relative spese di acquisto sono detraibili nella misura del 19% per la parte che eccede la cifra di 129,11€, somma a cui concorrono anche altre spese sanitarie. Per l’individuazione di tali spese sanitarie detraibili occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute contenenti l’elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche. Per agevolare l’individuazione dei prodotti che danno diritto alla detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo medico, è possibile consultare l’allegato alla Circolare 13 Maggio 2011, n. 20/E dell’Agenzia elle Entrate che riporta l’elenco non esaustivo, fornito dal Ministero della Salute, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni.

Per poter fruire della detrazione è inoltre necessario che, dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa mentre non sono considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione di dispositivo medico. La natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante il codice “AD” che nella trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria attesta appunto le spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.

Se il documento di spesa non riporta il codice “AD” è necessario conservare, per i dispositivi medici compresi nel nell’elenco ministeriale, la documentazione attestante la marcatura CE e per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, anche la conformità alla normativa europea. In alternativa il venditore può integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, il numero della direttiva comunitaria di riferimento.

Infine ad oggi non risultano rimborsabili le spese sostenute dai professionisti per l'acquisto di DPI in quanto il bando per l’accesso a tale rimborso ammette, come soggetti beneficiari, solo le imprese iscritte nell’apposito registro della Camera di Commercio (requisito tipico delle attività produttive d'impresa e non delle attività professionali ordinistiche).

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Emergenze
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