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I DIRITTI DI RICORSO DEGLI ALLEVATORI: NUOVI SCENARI GIURIDICI

  • 25 maggio 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Le malattie infettive degli animali, oltre ad influenzare direttamente il loro stato fisico, possono incidere significativamente sia sulla salute delle persone che sulle produzioni agro-alimentari, coinvolgendo la qualità e la salubrità dei prodotti e condizionando la produttività zootecnica.

La tutela sanitaria della popolazione si raggiunge quindi anche proteggendo il mondo animale attraverso la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle malattie che possono interessarli, in particolare quelle trasmissibili tra le differenti specie e l’uomo (zoonosi).

Tale salvaguardia è svolta mediante l’attuazione di Piani Sanitari pianificati che permettono di individuare rapidamente l’introduzione di nuovi agenti patogeni, ma anche di garantirne l’assenza su tutto, o parte, del territorio nazionale.

 

I programmi di monitoraggio ed eradicazione, d’altro canto, hanno lo scopo di controllare e progressivamente eliminare le malattie animali presenti in alcuni territori, anche quelle con caratteristiche che le rendono endemiche od epidemiche. A tal fine vengono svolte diverse attività, come l’esecuzione di esami diagnostici, usufruendo del cofinanziamento stabilito annualmente dalla Commissione Europea, e pubblicato ufficialmente tramite una Decisione, con la lista dei programmi approvati e l’indicazione del contributo predisposto

La prevenzione e la sorveglianza delle patologie animali diffusive, sul territorio nazionale, sono il frutto di un insieme di attività svolte quotidianamente dal Ministero della Salute, in stretta e costante collaborazione con la Commissione Europea, i Servizi Sanitari di Regioni e ASL, i Veterinari Aziendali autorizzati o convenzionati (ACN) e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2017/625 (NRCU), a partire dal 14 Dicembre 2019, tutte le competenze sui Controlli Ufficiali sono state meglio e più compiutamente specificate.

All’articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione), paragrafo 1, si legge che la materia del Regolamento consiste nel disciplinare l’esecuzione dei Controlli Ufficiali (CU) e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri; nel paragrafo 2, che la stessa norma si applica ai Controlli Ufficiali effettuati, per verificare la conformità anche nel settore relativo alle prescrizioni in materia di salute animale (comma d).

Nell’Articolo 2 al paragrafo 1 si specifica che per «Controlli Ufficiali» si intendono attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i C.U., al fine di verificare che gli animali soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa europea, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato o di un attestato ufficiale. Al paragrafo 2 viene riportato che per «altre attività ufficiali» si intendono interventi, diversi dai controlli ufficiali, che sono effettuati dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate attività ufficiali, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie o alla loro eradicazione.

E’ fondamentale, ai fini della presente trattazione, la dicotomia che l’articolo effettua tra “controlli ufficiali” e “altre attività ufficiali”. Risulta chiaro quindi, dalle definizioni enunciate, che le attività inerenti i piani di risanamento, eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie animali sono da ricondurre nell’ambito delle «altre attività ufficiali».

E’ altrettanto palese come la norma, nella sua interezza, si applica sia ai Veterinari del S.S.N. che ai Liberi Professionisti autorizzati dalle ASL o con loro convenzionati (in alcuni Stati Membri anche personale tecnico appositamente formato), che hanno il compito di eseguire campionamenti specificamente previsti dai Piani Ufficiali ed aventi dei diretti coinvolgimenti degli allevatori nella gestione dei risultati di tali prove diagnostiche.

Questo imponente atto legislativo europeo verrà affiancato, a partire dal 21 aprile 2021, dal Regolamento 429/2016, definito “Animal Health Law”, che riordinerà giuridicamente la materia della Sanità Animale offrendo un quadro legislativo generale direttamente applicabile agli Stati Membri (comprenderà dal commercio intracomunitario all'eradicazione delle malattie e alla notifica delle stesse).

Fino a quel momento, comunque, le modalità di svolgimento dei Controlli Ufficiali saranno normati esclusivamente dal nuovo Regolamento 2017/625, che si occupa ovviamente anche della gestione delle pratiche susseguenti alle attività delle Autorità Competenti, compresa la loro tutela giuridica, e le garanzie nei confronti dei proprietari e dei detentori degli animali..

Il diritto di ricorso e controperizia degli operatori, in relazione alle attività di campionamento nel contesto dei Controlli Ufficiali, sono riportate all’art. 7 (diritto di ricorso), art. 35 (controperizia) e art. 138 (azioni in caso di accertata non conformità), oltre che nei considerando 30 e 48. In particolare, ai sensi del considerando 48, dal generico “campionamento e analisi nel contesto dei controlli ufficiali” (art. 1 del Regolamento CE 882/2004), il diritto viene ad applicarsi anche a “prove o diagnosi di animali o merci nel contesto dei controlli ufficiali”.  

Questa evidente estensione al Diritto prevede (vedi l’art. 7 Reg. 625/2017) che gli operatori possano impugnare le decisioni adottate dalle Autorità Competenti in conformità degli articoli 55 (Decisioni relative alle partite), 66 (partite non conformi che entrano nell’U.E.), 67 (animali o merci che entrano nell’Unione da paesi terzi che comportano un rischio), 137 (Obblighi generali delle autorità competenti) e 138 (Azioni in caso di accertata non conformità).

Una pedissequa lettura del Regolamento porterebbe a considerare anche i compiti eseguiti dai Veterinari, Ufficiali o delegati, nel campo delle campagne di profilassi, tra quelli impugnabili ai sensi degli articoli 7 e 35, la qual cosa sembrerebbe pienamente giustificabile alla luce degli atti conseguenti ad esiti sfavorevoli dei prelievi. Teniamo presente infatti che da un campionamento, qualora avverso e a seconda della patologia accertata, possono derivare decisioni, da parte dell’Autorità Competente, quali chiusura dell’allevamento, blocco delle movimentazioni e del commercio, fino allo stamping out di tutti gli animali presenti. Difficilmente le azioni intraprese dopo un rilievo di positività a malattia infettiva si fermano a delle semplici prescrizioni, e quindi tutto questo si tramuta quasi sistematicamente in perdite, anche economiche, a carico dell’allevatore interessato.

Si consideri inoltre come il diritto di ricorso, così espresso nel Reg. 625/207, non pregiudica l’obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali ….. Le Autorità Competenti sono tenute ad informare gli operatori di tale diritto.

Dopo che l’Autorità ha effettuato campionamento, analisi, prova e ottenuto la diagnosi, l’operatore del settore alimentare può chiedere, secondo l’art. 35, e a sue spese, che sia svolta una controperizia (letteralmente “perizia fatta per verificarne una precedente”). Tale atto si concretizza di norma nell’effettuare un riesame documentale dell’accertamento effettuato, a cura di un altro perito riconosciuto. Qualora opportuno, pertinente (ovvero non irrilevante) e tecnicamente fattibile, l’Osa può chiedere in caso di controversia, una seconda analisi, prova o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale. Tale atto, di fatto, non è applicabile alle «altre attività ufficiali», come chiarito dalla nota Ministeriale 0029397-25/11/2019-DGSAF-MDS-P, tra cui rientrano, come detto i Piani di eradicazione e controllo delle patologie infettive animali.

Ciò è deducibile dal fatto che l’art. 35 al paragrafo 1 riporta “Le autorità competenti provvedono affinché gli operatori i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali abbiano diritto a una controperizia, a spese dell’operatore.

In maggior misura il contesto si spiega nel disposto dell’articolo 1 paragrafo 5 “Gli articoli 4, 5, 6, 8, l’articolo 12, paragrafi 2 e 3, l’articolo 15, gli articoli da 18 a 27, gli articoli da 31 a 34, da 37 a 42 e l’articolo 78, gli articoli da 86 a 108, l’articolo 112, lettera b), l’articolo 130 e gli articoli da 131 a 141 si applicano anche alle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti in conformità del presente regolamento …” da cui discende la non applicabilità, verso questa tipologia di attività, dell’art. 35 (controperizia). Alla luce di quanto riportato dalla nota di chiarimento si deduce che, ai sensi del Regolamento 625/2017 il diritto di controperizia dell’allevatore, in corso di profilassi o di risanamento aziendale, non verrebbe riconosciuto.

Per garantire comunque il diritto di difesa dell’OSA, l’Autorità Competente può richiedere la sua presenza, o quella di persona di sua fiducia, in fase di prelievo. I campioni di sangue e il verbale di prelievo, sottoscritto dall'allevatore e dal veterinario, vengono inviati al laboratorio IZS unitamente al Mod 2/33 di intervento di profilassi. A tal fine si può notare come attualmente le schede di campionamento prestampabili, scaricabili direttamente dal Sistema Vetinfo (BDN applicativo SANAN), prevedano sempre la firma anche dell’allevatore (diversamente da quelle utilizzate fino a pochi anni orsono, che riportavano in calce l’esclusiva firma del Veterinario Ufficiale prelevatore).

Potrebbe essere richiesto inoltre, da parte dell'allevatore o di un suo consulente tecnico, di presenziare alle analisi di laboratorio. Questa richiesta dovrebbe essere menzionata preventivamente nel verbale di prelievo. Per alcuni esami, inoltre, in cui viene riscontrata una positività (es. MVS, West Nile, AIE, MCM, morva, TSE….) i sieri e le matrici campionate, per test di conferma od integrativi, vengono trasmessi di routine ai rispettivi IZS che ricoprono il ruolo di Centri di Referenza Nazionali per quella specifica patologia, garantendo in automatico una fattispecie di controperizia (fungono sostanzialmente da “cassazione” assicurando, in automatico e gratuitamente, una seconda analisi).

Va ricordato infine che l'art. 138 stabilisce che “le autorità competenti sono tenute a fornire all'operatore interessato (o al suo rappresentante) una notifica scritta della loro decisione in merito all'azione o alla misura da adottare, unitamente ai motivi di tale decisione e informazioni sul diritto di ricorso e sulla procedura e i termini applicabili”. Questo si realizza abitualmente tramite il verbale di sequestro/vincolo/blocco dell’A.S.U.R. o le Ordinanze Sindacali emesse susseguentemente al rilievo di una malattia denunciabile, e nei confronti dei quali, chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante, può ricorrere verso le Amministrazioni o le Prefetture competenti (in ambito nazionale, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della pubblicazione del provvedimento, ex art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali -D.L.vo n. 267/2000- e successive modifiche).

Di fatto dunque la nuova normativa europea garantisce il diritto di ricorso dell’OSA in molti settori dei Controlli Ufficiali in sicurezza alimentare, e lascia invece ampi margini di tutela dell’operato all’Autorità Competente nell’ambito dei campionamenti specifici operati dai Servizi di Sanità Animale, poiché la controperizia non viene ritenuta applicabile, ai sensi del Regolamento 625/2017, ai piani di eradicazione, controllo e sorveglianza delle patologie trasmissibili degli animali.

Autori

Dott.ssa Eloisa Terzetti

Dott. Giuseppe Iacchia 

 

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