X
GO

Piano Nazionale Benessere Animale 2020

NUOVI OBIETTIVI PER UN APPROCCIO INTEGRATO

  • 4 maggio 2020
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 7079
  • 0 Commenti

 

La Dichiarazione universale dei diritti dell'animale pur non avendo alcun valore sul piano giuridico-legislativo, è stato l’incipit all’emanazione di numerose disposizioni che hanno esteso la disciplina legislativa ad ogni aspetto del rapporto uomo-animale e ad ogni fase della loro utilizzazione da parte dell'uomo.

La materia si può tuttora considerare in evoluzione tanto che ogni nuovo piano strategico inerente il benessere animale apporta delle novità e delle integrazioni rispetto ai precedenti.

Il Piano Nazionale PNBA 2020, diffuso con nota del Ministero della Salute 0004339-24/02/2020-DGSAF-MDS-P, si inserisce a pieno diritto nell’ottica One Health, modello sanitario basato sull'integrazione di discipline diverse, sviluppandosi dunque alla luce della necessità di un approccio multidisciplinare che tiene conto della sorveglianza sul consumo degli antimicrobici e dei relativi residui negli alimenti, delle nuove misure per la prevenzione delle malattie infettive e zoonotiche (Regolamento (UE) 429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016) e dell'applicazione di norme di biosicurezza e di animal welfare negli allevamenti.

In questo contesto le diverse componenti della pratica Veterinaria, il Libero Professionista Aziendale ed il Veterinario Ufficiale, intersecano la loro attività con lo scopo di assicurare una produzione sanitariamente ineccepibile tutelando nel contempo il benessere animale.

Il contrasto alla resistenza agli antimicrobici (da cui il Piano di Monitoraggio Armonizzato AMR Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 novembre 2013 652/UE:) da un lato, e il Sistema Informatizzato Nazionale per la Farmacosorveglianza dall'altro, hanno determinato una modifica sostanziale del precedente Piano. Il PNBA 2020 si struttura dunque su un sistema di categorizzazione degli allevamenti secondo una valutazione del rischio che coniuga il rispetto delle disposizioni in materia di benessere con i dati relativi alla prescrizione e al consumo di antimicrobici e mangimi medicati negli animali da reddito. Il tutto viene reso più agevole dalle verifiche effettuate tramite il nuovo sistema informatizzato di gestione della ricetta elettronica Veterinaria-REV (Legge 167 del 20 novembre 2017).

Sostanzialmente i Servizi Veterinari del S.S.N. selezionano gli allevamenti da ispezionare tenendo conto di:

-criteri comuni ai piani per suini, bovini e avicoli (riscontro di non conformità pregresse, orientamento produttivo, consistenza e modalità di allevamento, segnalazioni da altre autorità competenti o dal Servizio Veterinario del macello e tempo trascorso dall’ultimo controllo, basandosi sul criterio di rotazione)

-criteri specifici per il benessere, esclusivamente per l’allevamento suino (mancata valutazione del rischio relativamente alla morsicatura della coda o mancato inserimento della valutazione nel Sistema CLASSYFARM, valutazione dell’anno precedente o in autocontrollo)

-criteri specifici per la farmacosorveglianza per gli allevamenti suini, bovini e avicoli  (utilizzo di antimicrobici espresso in DDD totali – Defined Daily Dose – e DDD degli antimicrobici ritenuti critici - Criticaly Important Antimicrobics –, presenza di scorte di medicinali veterinari – art. 80 e 81 del D.lgs 193 del 6 aprile 2006 – e gli esiti delle ispezioni di farmacosorveglianza veterinaria). Basato invece sulla sola vendita di antimicrobici, normalizzato per i kg di biomassa degli animali in allevamento, in attesa di stabilire delle DDD specifiche (elementi estrapolati dai dati forniti dalla REV), per le altre specie.

Sempre a riguardo gli allevamenti che ancora vanno sotto la voce di “altre specie”, nel corso del 2020 verranno formalizzati i criteri per la valutazione del rischio, tra questi si segnalano:

-Gli esiti dei controlli ante e post mortem effettuati al mattatoio (verifica della conformità alle norme relative alla protezione degli animali durante il trasporto – Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004- e durante la macellazione – Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009);

-il numero di carcasse smaltite come categoria 1 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 art.8;

- le notifiche inerenti il Piano Nazionale Residui (PNR);

-le segnalazioni ai sensi del comma 1 lettera d dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017;

-gli esiti dei controlli relativi al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori – CGO-  nel piano della Condizionalità (valutazione della gravità, permanenza e ricorrenza della non conformità riscontrata) ove, per la verifica degli obblighi dei CGO 4,5,6,9,11,12 e 13 deve essere sottoposto a controllo un campione pari all’ 1 % dei Codici Unici delle Aziende Agricole (CUAA) che hanno fatto domanda di premio nell’anno in corso. Per i CGO 7 e 8 il campione è rappresentato dal 3%;

- i dati relativi all’anagrafe degli animali rilevabili dalla Banca Dati Nazionale;

- il mancato controllo negli allevamenti da parte dei Veterinari del SSN negli ultimi due anni;

- i risultati ottenuti dalle valutazioni delle misure cosiddette “animal based” (ABM) che permettono una più attenta indicazione dello stato di benessere degli animali negli allevamenti. Tali misure sono infatti inserite, da quest'anno, nelle relative apposite check list.

Quanto alla programmazione dei controlli si terrà conto della popolazione zootecnica presente in BDN al 31/12/2019 e della popolazione controllabile risultante nel sistema informativo Vetinfo/statistiche/controlli-benessere animale.

La Direzione Generale del Ministero della Salute, in collaborazione con l’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna e con il Centro Servizi Nazionali (CSN) dell’IZS dell’Abruzzo e del Molise, mette a disposizione le schede di rilevamento da utilizzare per i controlli ufficiali negli allevamenti.

Gli esiti, sia di conformità che di non conformità, delle ispezioni ufficiali per il PNBA, e degli accertamenti relativi al rispetto della Condizionalità, devono essere trasmessi al Sistema Vetinfo entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

Sulla base dei risultati, ad ogni allevamento, viene così assegnato un punteggio di rischio, consultabile nel sistema Classyfarm (www.vetinfo.it) permettendo ai Servizi Veterinari, esaminando i relativi cruscotti, di verificarne il livello nelle aziende di competenza, nonché visualizzare lo stato di avanzamento dei controlli programmati nel corso dell’anno.

I dati ottenuti dalle check list 2020 e dal consumo di antimicrobici, se inseriti puntualmente in Classyfarm, potranno essere così la base per la categorizzazione degli allevamenti per il 2021, ampliando quindi l’attenzione anche agli allevamenti delle specie prese finora in minor considerazione.

I Referenti regionali sono abilitati ad accedere alla categorizzazione delle aziende per la pianificazione regionale dei controlli nell’ambito dei Piani Nazionale Benessere Animale e Farmacosorveglianza visualizzando la “sezione Classyfarm-cruscotti-CF Rischio-Categorizzazione delle aziende” presente in Vetinfo. Tali referenti devono inoltre inviare a info@classyfarm.it l’elenco dei Veterinari dei Servizi Locali da abilitare all’inserimento  delle checklist di biosicurezza e farmacosorveglianza.

Sono ancora gli stessi operatori regionali a nominare sia i Referenti Classyfarm, che dovranno partecipare a corsi organizzati dal Ministero, che i formatori dei Servizi Veterinari, i quali pianificheranno incontri a cascata per i Veterinari del SSN in collaborazione con gli IIZZSS del territorio ed il Centro di Referenza per la Formazione di IZLER (formazione@izsler.it).

La programmazione annuale dei Controlli Ufficiali (CU), nelle diverse specie animali oggetto del PNBA 2020, viene così declinata:

SUINI Con la nota prot. 4500-19/02/2019-DGSAF-MDS-P della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari sono state trasmesse le ultime schede di rilievo dei controll svolti per accertare l’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 122/2011, con la finalità di completare il Piano triennale di miglioramento dell’applicazione dello stessso decreto.