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REV: CIRCOLARE agli ORDINI su NORMATIVA e OPERATIVITA'

  • 25 luglio 2019
  • Autore: Redazione VeSA
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Inviata oggi la circolare congiunta di Fnovi e Fofi ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari e dei Farmacisti con cui si richiama l'attenzione sull’importanza di assicurare piena operatività alla Ricetta Elettronica Veterinaria, come da obbligo vigente dal 16 aprile scorso. Puntualizzazioni sulle norme su prescrizione, dispensazione e tracciabilità dei medicinali veterinari. Il testo della circolare.

Il Presidente della Fnovi Gaetano Penocchio e il Presidente della Fofi, Andrea Mandelli, hanno firmato oggi una circolare ai rispettivi Ordini, invitando i Presidenti provinciali “a sensibilizzare gli iscritti all’Albo sulla necessità di attenersi scrupolosamente, all’atto della prescrizione, della dispensazione e della somministrazione, inclusa la corretta conservazione in allevamenti o impianti, nonché alle regole previste dalla nuova normativa in materia di prescrizione e tracciabilità dei medicinali veterinari”.

Vendita di medicinali veterinari al di fuori del canale farmacia - La circolare richiama il  Decreto legislativo 193/2006  che- nel riservare al farmacista, in farmacia e nelle parafarmacie (Legge 248/2006)- contempla la vendita in “altri esercizi commerciali” esclusivamente per i prodotti indicati all’articolo 90 e “purché non sia previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria”.

Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita diretta - A condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista e previa prescrizione medico veterinaria, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi, ai titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali; le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Scorte in allevamento - Nel caso di impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti (DPA), autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, un medico veterinario è responsabile della custodia e dell'utilizzazione delle stesse e della tenuta di un apposito registro di carico e scarico che può essere anche elettronico; lo stesso potrà individuare uno o più medici veterinari autorizzati ad operare in sua vece presso l'impianto di allevamento e custodia. I nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte devono essere indicati nella domanda di autorizzazione alla quale deve essere allegata dichiarazione scritta di accettazione da parte degli stessi con l'indicazione delle ulteriori strutture presso le quali risultano eventualmente responsabili delle stesse mansioni. Il medico veterinario responsabile ed i suoi sostituti non possono svolgere altresì incarichi di dipendenza o collaborazione presso enti o strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti o mangimifici. La somministrazione agli animali dei medicinali veterinari costituenti le scorte deve avvenire nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dall'articolo 79 del Decreto 193/06 e dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 158/2006.

Antibatterici e chemioterapici - Non possono formare oggetto delle scorte i medicinali veterinari contenenti antibatterici e chemioterapici da somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi, fatta salva la detenzione di quantitativi ridotti di tali medicinali, commisurati alle necessità dell'allevamento, sufficiente per un periodo non superiore a sette giorni, da utilizzare in situazioni che richiedano un pronto intervento terapeutico (art. 81 Decreto 193/2006).

Scorte per animali da compagnia - Le scorte di medicinali veterinari nelle strutture autorizzate all'esercizio dell'attività professionale veterinaria per animali non destinati alla produzione di alimenti (non DPA) sono tenute sotto la responsabilità del direttore sanitario della struttura.

Sperimentazioni - Gli stabilimenti utilizzatori possono detenere medicinali veterinari nelle tipologie e nei limiti strettamente necessari alla esecuzione delle sperimentazioni autorizzate. La detenzione e l'impiego di detti medicinali veterinari ricade sotto la diretta responsabilità del medico veterinario responsabile delle sperimentazioni.

Ospedalieri - Le strutture veterinarie possono approvvigionarsi di farmaci classificati come ospedalieri o prescrivibili esclusivamente dallo specialista, da somministrarsi esclusivamente agli animali non DPA, tranne antibatterici.

Urgenze al di fuori delle strutture veterinarie- Per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dalle suddette strutture veterinarie, i medici veterinari possono utilizzare i medicinali veterinari prelevati dalla scorta presente nella struttura; il direttore sanitario della struttura tiene l'elenco aggiornato dei medici veterinari che possono utilizzare la scorta dei medicinali, esibendolo su richiesta delle autorità di controllo.

Cessione del farmaco veterinario da parte del Medico Veterinario curante - A seguito della modifica normativa introdotto dal cd Decreto Balduzzi, il Medico Veterinario, all’atto pratico, può trovarsi di fronte ai seguenti casi:

- in caso di animali dpa, può consegnare (cedere) al proprietario confezioni già aperte a seguito di inizio terapia su animali presenti nell’allevamento, scaricandoli dalla propria scorta (senza fare alcuna ulteriore prescrizione). Nel caso in cui la terapia necessiti di ulteriori confezioni oltre a quella ceduta, il medico veterinario avrà cura di stilare una nuova ricetta veterinaria con cui il proprietario/allevatore detentore potrà recarsi in farmacia o dal grossista autorizzato alla vendita diretta;

- nel caso di animali non dpa il medico veterinario può consegnare (cedere) anche confezioni integre di medicinale veterinario per la terapia dell’animale.

- il medico veterinario che svolge la propria attività professionale anche al di fuori di una struttura autorizzata all'esercizio dell'attività professionale veterinaria può munirsi di scorte proprie di medicinali veterinari, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario della ASL. In tal caso, vale quanto indicato in merito alla possibilità per il veterinario di cedere all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta.

Dato che non si tratta di una vendita di farmaco, la cessione si configura per il medico veterinario nell’ambito di una prestazione professionale sulla quale viene applicata un’aliquota IVA al 22%. Infine, non può  mai essere oggetto di cessione diretta al cliente un farmaco ad uso umano.

Galenici e sostituzioni- Con riguardo alle  preparazioni galeniche magistrali, la circolare Fnovi-Fofi rinvia alla recente nota del Ministero della Salute. Con riguardo alle sostituzioni, le Federazioni evidenziano che  “deve essere garantita l’identità della specie animale che non può essere modificata. Pertanto, senza l’assenso del medico veterinario, il quale può essere sentito preventivamente e che in seguito regolarizzerà la sostituzione entro 5 giorni, un medicinale veterinario non può essere sostituito con uno umano anche a parità di composizione quali-quantitativa, eccipienti e dosaggio. A tal fine è stato recentemente inserito il numero telefonico del medico veterinario sulla ricetta”.

CIRCOLARE FNOVI FOFI 25 Luglio 2019

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