Anche al fine di assicurare un adeguato controllo sanitario della selvaggina selvatica oggetto di attività venatoria ed immessa sul mercato nel rispetto di talune tradizioni venatorie, i nuovi regolamenti comunitari del c.d. "pacchetto igiene" (Regolamento CE n. 178 /2002, n. 852/ 2004, n. 853 /2004, n. 882 /2004 e n. 2075 /2005) hanno sostanzialmente modificato le preesistenti disposizioni normative in materia.
Per rendere più omogenea nel territorio l'applicazione della normativa vigente, la P.F. Veterinaria e Alimenti della Regione Marche ha fornito, con Nota 246042/VSA_04 del 2 novembre 2006, indicazioni sulle disposizioni sanitarie che regolano l'utilizzo e la commercializzazione delle carni di cinghiale (specie diffusamente presente nella nostra regione) abbattuto durante l'esercizio venatorio
In particolare vengono fornite indicazioni per le seguenti possibili condizioni:
-carni di cinghiale utilizzate dai cacciatori esclusivamente per uso familiare per le quali resta in vigore nella nostra regione il D.P.G.R. n. 114 /1999
- carni di cinghiale da immettere sul mercato, ai sensi del Regolamento CE 853/2004
- deroghe per i piccoli quantitativi, esclusi dal campo di applicazione del Regolamento CE
853 / 2004.