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Mangimi medicati: misure per ridurre le contaminazioni crociate

  • 23 novembre 2006
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Ministero della Salute con nota N. “ex DGVA/Xi bis/37404/P/I 8dg”  del 19 ottobre 2006 ha emanato un documento contenente misure per la riduzione delle contaminazioni crociate nella produzione dei mangimi medicati, ad opera dei principi attivi medicamentosi e per minimizzare gli effetti indesiderati, in modo da tutelare la salute umana, degli animali e la salubrità dell’ambiente.

 Il documento è rivolto agli operatori del settore dei mangimi ed agli allevatori in possesso dell’autorizzazione ministeriale per  la produzione di mangimi medicati e di prodotti intermedi così come disposto dal D.L.vo 3 marzo 1993 n. 90 e dal D.M. 16 novembre 1993, nonché alle Regioni in qualità di organismi di controllo.
Nella nota, che riprende alcune indicazioni già fornite dallo stesso Ministero con la circolare N. 1 del 23 gennaio 1996, viene prestata particolare attenzione alla prevenzione delle contaminazioni crociate prevedendo che la produzione dei mangimi medicati fabbricati con differenti premiscele non avvenga simultaneamente o consecutivamente nello stesso locale o con le stesse attrezzature, prima che siano state effettuate adeguate operazioni di pulizia e che comunque tale produzione sia organizzata in funzione della eventuale possibilità di contaminazione crociata, tenendo conto delle specie animali e categorie produttive di destinazione dei mangimi.

Allo stesso modo si suggerisce di evitare la fabbricazione consecutiva di mangimi medicati e di mangimi per il finissaggio o comunque mangimi destinati a quelle specie animali che producono  alimenti per l’ uomo per tutta la loro carriera produttiva (galline ovaiole e vacche da latte), in modo da evitare la presenza di tracce di farmaci che determinerebbero la permanenza di residui nelle derrate alimentari destinate all’alimentazione umana.
Il documento, inoltre, tenendo anche conto delle nuove disposizioni normative sopraggiunte negli ultimi anni che interessano anche il settore dei mangimi medicati (regolamento CE 178/2002, regolamento CE 183/2005, D.lgs 193/2006) tratta, non solo le misure relative alla contaminazioni crociate ma tutti gli aspetti riguardanti la produzione e commercio di tali prodotti.

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