Sulla GU dell’Unione Europea, serie L. 401/41 del 30 dicembre 2006 è stata pubblicata la Decisione della Commissione, 2006/968/CE, del 15 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina con la quale si definiscono i requisiti minimi di lettori e di transponder da utilizzare per l'identificazione degli ovini e dei caprini.
Ai sensi del Regolamento CE 21/2004 del Consiglio, gli ovini e i caprini nati dopo il 9 luglio 2005 devono essere identificati con due mezzi di identificazione.
Il primo deve essere una marca conforme alle indicazioni del citato regolamento.
Il secondo mezzo identificativo può essere un'altra marca auricolare oppure un tatuaggio oppure un transponder.