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Trasporto animali: in vigore il Regolamento ( CE ) 1/2005

  • 4 aprile 2016
  • Autore: Redazione VeSA
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Il 5 gennaio 2007 è entrato in vigore il Regolamento (CE) 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/(CE) ed  il Regolamento (CE) 1255/97

Il nuovo regolamento, coerentemente al principio fondamentale per cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili e che si applica ai trasporti effettuati in relazione con un’ attività economica degli animali vertebrati vivi, sia che si tratti di trasporti effettuati per conto proprio sia che si tratti di trasporti eseguiti per conto terzi si è reso necessario al fine di limitare il più possibile i lunghi viaggi che rappresentano la causa principale di strapazzo  degli animali trasportati.

Il regolamento coinvolge, non solo i trasportatori propriamente detti, per i quali sono previste apposite autorizzazioni, certificazioni di idoneità e sistemi di “tracciabilità” delle loro attività, ma anche gli allevatori, i commercianti, gli operatori dei centri di raccolta, dei posti di controllo e dei macelli in quanto le operazioni di carico e scarico degli animali rappresentano altri importanti momenti di stress legati ai trasporti.

Le nuove disposizioni tuttavia non riguardano allo stesso modo tutti gli addetti al governo degli animali trasportati, infatti esse non si applicano, ad eccezione di quanto previsto nell’art. 3, ai trasporti effettuati dagli allevatori dei propri animali con propri mezzi di trasporto fino ad una distanza max.  di 50 Km o realizzati per motivi di transumanza stagionale, così come non si applicano in toto alle persone che effettuano trasporti per conto proprio di animali per una distanza max. di 65 Km, come del resto chiarito dalla nota del Ministero della Salute N. DGVAX/45209-P-i.6.b.h/2 del 14/12/2006 nonché dal Provvedimento 20 marzo 2008 - Accordo Stato-Regioni - concernente “Prime disposizioni per l’autorizzazione al trasporto di animali vivi”, pubblicato nella G.U. serie generale n.118 del 21/05/2008.

Gli aspetti principali previsti nel nuovo regolamento possono essere così schematizzati:

  • Identificazione delle diverse figure professionali che, oltre al trasportatore, sono coinvolte a vario titolo nel trasporto degli animali, come il guardiano, il detentore e l’organizzatore del trasporto, prevedendo per ciascuno compiti e responsabilità più precise.
  • I trasportatori devono essere in possesso di un’autorizzazione al trasporto di animali rilasciata dalla ASL (autorità competente). Tale autorizzazione sarà diversa a seconda si tratti di lunghi viaggi (oltre le 8 ore) o di viaggi che durano meno di 8 ore.
  • Il personale che accudisce gli animali (conducenti e guardiani) dovrà avere un certificato di idoneità rilasciato dall’autorità competente o dall’organismo da essa designato a seguito di un corso di formazione obbligatorio. Elenco Medici Veterinari Formatori
  • I mezzi destinati ai lunghi viaggi dovranno essere “omologati” ossia ispezionati dal personale del Servizio Veterinario delle ASL e riconosciuti idonei al trasporto degli animali tramite rilascio del certificato di omologazione.
  • Obbligo di installazione di un sistema di navigazione satellitare sui mezzi di trasporto stradali destinati ai lunghi viaggi a partire dal 2007 per i mezzi di nuova immatricolazione e dal 2009 per tutti gli altri.
  • Le autorizzazioni per i lunghi viaggi ed i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto dovranno essere inseriti in banche dati elettroniche.
  • Revisione del giornale di viaggio (ex ruolino di marcia).
  • Istituzione per ciascun Stato Membro di un punto di contatto attraverso il quale scambiare informazioni e assistenza reciproca in materia di applicazione del regolamento. Per l’Italia tale punto di contatto è stato costituito presso il Dipartimento per la sanità pubblica e sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario presso il Ministero della Salute ed è rappresentato dall’indirizzo di posta elettronica: dav-trasporti@sanita.it
  • Definizioni delle procedure di notifica delle violazioni tra le autorità competenti che hanno rilasciato le autorizzazioni ai trasportatori, i certificati di omologazione dei mezzi o i certificati di idoneità del personale addetto alla custodia degli animali.
  • Modifiche al regolamento (CE) 1255/97 con l’istituzione dei “posti di controllo” che dovranno essere sottoposti ad ispezioni regolari da parte del veterinario ufficiale
     
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