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Che tempi hanno?

  • 8 febbraio 2007
  • Autore: Redazione VeSA
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  • La DIA semplice consente all’esercente di iniziare l’attività il giorno stesso della presentazione della DIA presso il Dipartimento di Prevenzione.
    Attenzione !!!
    Qualora la documentazione prodotta non sia completa o non chiara il Responsabile del Procedimento chiederà al Dichiarante DIA semplice le integrazioni /i chiarimenti del caso entro un tempo definito.
    Decorso inutilmente  questo tempo  potrà esserci il rischio di diffida di chiusura dell’esercizio o di limitarne l’operatività.
    Pertanto questa è una ragione di più per presentare DIA semplici  il più possibile complete ed esatte !!!

  • La DIA differita consente di iniziare l’attività decorso favorevolmente il tempo di 30 giorni dal momento della sua presentazione presso il Dipartimento di Prevenzione.

    Da NON  DIMENTICARE:

    Si ricorda che, in caso di DIA differita, l’autorità competente può effettuare un sopralluogo dopo 20 giorni dalla presentazione della DIA.
    Per questo l’operatore del settore alimentare dovrebbe dare all’autorità incaricata della procedura, la possibilità di effettuare il sopralluogo di verifica preventivo dopo il 20° giorno e prima del 30° giorno dalla data di presentazione della DIA.

    Si tenga presente che  eventuali  chiarimenti od integrazioni potranno essere richiesti, a chi ha  sottoscritto  la DIA Differita, da parte del  Responsabile del procedimento,che fisserà il termine entro cui le integrazioni richieste dovranno essere inviate.
    La richiesta di integrazioni interrompe il periodo di 30 giorni, che riprenderà nuovamente dal momento in cui  il Responsabile del procedimento  acquisirà il materiale richiesto (quindi con rischio di posporre la data di inizio attività oltre i 30 giorni originariamente stabiliti).

    Pertanto questa è una  buona ragione di più per presentare DIA differite il più possibile complete ed esatte !!!
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