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Benessere animale nel trasporto: emanato il Decreto n.22/2007

  • 27 febbraio 2007
  • Autore: Redazione VeSA
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In data 22/02/2007 è stato emanato il Decreto del Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.22 del 22/02/07 della Regione Marche, avente come oggetto: “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto degli animali in applicazione del Regolamento CE del 22 ottobre 2004 n.1/2005”.
Tale atto, alla luce del nuovo regolamento (CE) 1/2005 relativo alla protezione degli animali durante il trasporto, del Regolamento di Polizia Veterinaria e della nota ministeriale n. N. DGVAX/45209-P-i.6.b.h/2 del 14/12/2006:

  • definisce le diverse tipologie di autorizzazioni per trasportatori
  • stabilisce le modalità per il rilascio delle  autorizzazioni
  • fornisce la modulistica unica regionale che deve essere utilizzata dai trasportatori richiedenti l’autorizzazione e da parte dell’ autorità competente
  • individua il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dei Dipartimenti di Prevenzione dell’ASUR quale Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al reg. (CE) 1/2005 e quale organo incaricato di aggiornare l’anagrafica degli autorizzati al trasporto degli animali vivi, sul Sistema Informativo Veterinaria e Alimenti.


In particolare gli operatori possono richiedere ai Servizi di Igiene degli Allevamenti e della Produzioni Zootecniche dei Dipartimenti di Prevenzione della Zone Territoriali – ASUR le seguenti autorizzazioni:

- Tipo 1 : autorizzazione di cui all’art.10 del Regolamento CE 1/2005, non valida per lunghi viaggi, con valenza quinquennale
- Tipo 2 : autorizzazione di cui all’art.11 del Regolamento CE 1/2005,  valida per tutti i tipi di viaggio inclusi i  lunghi viaggi, con valenza quinquennale
- Tipo 3 : autorizzazione per il trasporto dei propri animali da parte degli allevatori ( conto proprio) per distanze inferiori ai 50 km, con valenza annuale
- Tipo 4 : autorizzazione per il trasporto di animali con finalità commerciali ( conto proprio) per distanze inferiori ai 65 km, con valenza annuale.

Inoltre il Reg. CE 1/2005 prevede anche il rilascio di un Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada, usati per i lunghi viaggi, per il quale è necessario presentare apposita domanda ai Servizi di Igiene degli Allevamenti e della Produzioni Zootecniche dei Dipartimenti di Prevenzione della Zone Territoriali – ASUR. Tale certificato  ha  una validità di 5 anni.

Decreto del Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 22 del 22/02/07
 
Fac-simile  domanda per l’autorizzazione ex DPR 320/54  ( Autorizzazione Tipo 3 e Tipo 4 ) formato word

Fac-simile domanda per l’autorizzazione  Reg. CE 1/ 2005 ( Autorizzazione Tipo 1 e Tipo 2 ) formato word

Fac-simile  domanda per Certificato di Omologazione formato word

Fac-simile  autorizzazione ex DPR 320/54 formato word

Tra gli articoli correlati al presente documento è possibile visualizzare, dopo accesso con password, la nota ministeriale n. DGVAX/45209-P-i.6.b.h/2 del 14/12/2006, esplicativa per l’applicazione del Regolamento CE n. 1 / 2005
 

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