Con DGR n. 340 del 16 aprile 2007 “ Sicurezza alimentare- registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del Reg. CE 852/04: parziali modifiche ed integrazioni alle DGR. 339/06 e 741/06” la Regione Marche ha apportato alcune variazioni ed integrazioni alle modalità di registrazione degli stabilimenti del settore alimentare.
In particolare nell’allegato A della DGR n.340/2007 si prevede:
- che il termine per l’espletamento della DIA differita, passa da 45 a 30 giorni.
- un elenco dei mezzi di trasporto da registrare singolarmente con DIA semplice, mentre gli automezzi non compresi nell’elenco e funzionalmente connessi allo svolgimento dell’attività dell’operatore alimentare, dovranno essere segnalati nella relazione tecnica della DIA
- che, in caso di subentro, se l’operatore è certo della correttezza della relazione tecnica e delle planimetrie già in possesso della pubblica amministrazione, può dichiarare che nulla è variato rispetto alla precedente autorizzazione/DIA. In questo caso può non allegare una nuova relazione tecnica e nuove piantine planimetriche.
- che le attività di tipo temporaneo di cui all’art. 7 della L.R. n.30/05 sono soggette a registrazione con DIA semplice.
- che, per la produzione primaria, verranno individuate, con specifico atto della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare, le anagrafiche di riferimento esistenti, consultabili dalle Zone Territoriali – ASUR e le eventuali modalità di registrazione di nuove imprese.
- viene infine ribadita la fruibilità della modulistica unica regionale necessaria per la registrazione delle imprese alimentari dal presente sito veterinariaalimenti.sanita.marche.it
L’Allegato B della DGR n.340/2007 sostituisce l’Allegato 1 della DGR n.741/06 ed adegua le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla registrazione degli stabilimenti della produzione post-primaria alle modifiche apportate integrando, con ulteriori dettagli, alcune fasi quali ad esempio l’applicazione dei termini per il silenzio-assenso e le modalità di effettuazione dell’eventuale sopralluogo di verifica di cui alla DGR 339/06.
Si segnala infine l’opportunità di tenere in debito conto, nei rapporti tra autorità competente ed operatore , quanto previsto dal DPR 445/2000 “ Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” in merito al concetto di validità legale dei documenti trasmessi via fax e per via telematica al fine di snellire l’iter del procedimento e ridurre i costi.