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Cani aggressivi: modifiche all’Ordinanza 12 dicembre 2006

  • 15 maggio 2007
  • Autore: Redazione VeSA
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Con Ordinanza 28 marzo 2007 il Ministero della Salute ha apportato modifiche alla precedente ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumita' pubblica all'aggressione di cani».
In particolare, è stata eliminato il richiamo all’art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281, contenuto nell’art. 5 comma 5 dell’Ordinanza 12 dicembre 2006,
Il passo della Legge 281/1991 richiamato, prevede che i cani ricoverati nei canili comunali, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'.
In considerazione del fatto che “ il riferimento all’articolo 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281, può indurre ad una non corretta interpretazione dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza 12 dicembre 2006”, è stato eliminato con questa nuova ordinanza.

Inoltre considerando che "il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un medico veterinario non comporta eccessive sofferenze all'animale",  il Ministero ha accolto le richieste dell'Ente nazionale della cinofilia italiana(ENCI) per una parziale deroga al divieto del taglio della coda.
ll nuovo atto modifica così l'art. 1, comma 1, lettera e), punto i) dell'Ordinanza 12 dicembre 2006, consentendo deroghe al taglio della coda "limitatamente alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard"

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Categorie: Igiene urbana
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