Con Decreto del 16 maggio 2007 del Ministero della Salute, Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali”, (G.U.-Serie Generale, n. 148 del 28 giugno 2007) viene modificato il mod. 4 di dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (art. 31 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320).
Le principali modifiche riguardano:
- la numerazione progressiva, la cui modalità dovrà essere stabilita dall’Autorità regionale o provinciale.
- la provenienza degli animali includendo anche gli scambi o importazioni, scortati dalle certificazioni previste dagli art. 17 e 19 del D.P.R. 587/1993.
- la serie D relativa al trasporto degli animali, le cui modifiche apportate permettono di soddisfare le prescrizioni previste dall’art. 4 del regolamento n. 1/2005, del 22 dicembre 2004 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”.
- la validità dell’attestazione sanitaria, che dovrà essere specificata dal veterinario ufficiale sulla base delle normative di riferimento delle diverse malattie; in caso di attestazioni di più malattie dovrà tenersi conto della validità più breve.