Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha varato un importante decreto (Decreto ministeriale n. 0010056 del 6 luglio 2007) che detta norme innovative per il raccordo fra libro genealogico e sistema di identificazione dei cani .
Tale decreto prevede che dal 1° ottobre 2007 l’ ENCI, con cadenza almeno trimestrale invii, anche per via telematica, i dati dei cani iscritti nel libro genealogico del cane di razza alle banche dati informatizzate dell’anagrafe canina, costituite da Regioni e Province autonome.
Il documento inoltre prevede che il certificato veterinario di avvenuta inoculazione del microchip identificativo debba integrare la documentazione necessaria per l’iscrizione di cucciolate o singoli soggetti nel libro genealogico del cane di razza così come, in occasione della denuncia di monta e di nascita, la fattrice e lo stallone, anche se già iscritti al libro genealogico debbano essere preventivamente identificati ed iscritti all’anagrafe canina
Infine anche nel caso di partecipazione alla manifestazione del libro genealogico gli animali .già iscritti al libro genealogico del cane di razza , dovranno essere preventivamente identificati ed iscritti all’anagrafe canina.
In merito a tale decreto il Direttore Generale dell’Enci ha inviato a soci e comitati organizzatori di manifestazioni
una nota applicativa dove si evidenzia come la responsabilità per la regolarizzazione all’anagrafe canina dei soggetti iscritti al Libro genealogico faccia capo agli allevatori
La nota sottolinea anche che : “per i cani nati a partire dal 6 luglio 2007, data di emanazione del presente Decreto, ai fini dell’iscrizione al Libro è obbligatorio integrare al modello di iscrizione di cucciolata (Mod. B) il certificato rilasciato dal medico veterinario di avvenuta inoculazione del microchip. Il certificato di inoculazione dovrà pervenire congiuntamente al Modello B all’ENCI. Le Delegazioni non potranno pertanto accettare iscrizioni sprovviste di tale certificazione”
e che “ I comitati Organizzatori delle manifestazioni riconosciute dall’ENCI dovranno provvedere a richiedere, congiuntamente all’iscrizione alle esposizioni e prove di lavoro dei soggetti, la dichiarazione di iscrizione all’anagrafe canina regionale, indicando il codice identificativo denunciato presso la stessa anagrafe”
A tale documento seguiranno ulteriori indicazioni successive alla stipulazione di accordi con regioni e province autonome per definire le modalità ed i tempi della trasmissione dei dati.
Obiettivo futuro dell’ENCI è quello di consentire la regolarizzazione dell’iscrizione all’anagrafe canina con la sola iscrizione al libro genealogico.
Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 0010056 del 6 luglio 2007
La nota applicativa dell’ ENCI