Con D.G.R. n. 813 e D.G.R.814 del 23 luglio 2007, la Regione Marche ha recepito l’intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni prodotti con latte ovicaprino, di deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna e di deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti CE numeri 852 e 853 del 2004.