Pubblicato sulla GU n. 206 del 5-9-2007 il Decreto Legislativo 24 Luglio 2007, n.143 “Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n.193 , concernente il codice comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della direttiva 2004/28/CE”
Le principali modifiche apportate al Decreto legislativo del 6 aprile 2006, n.193 sopra menzionato riguardano:
- Art. 79: cancellato l’obbligo di indicare il numero di lotto dei medicinali veterinari sui registri dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo.
- Art. 81: negli impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti, autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari,ci sarà un solo medico veterinario responsabile della custodia e dell'utilizzazione delle stesse e della tenuta di un apposito registro di carico e scarico ( anziché “uno o più medici veterinari” come previsto in precedenza). Tuttavia il veterinario responsabile potrà individuare uno o più medici veterinari autorizzati ad operare in sua vece presso l'impianto di allevamento e custodia. Non possono formare oggetto delle scorte i medicinali veterinari contenenti antibatterici e chemioterapici da somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi, fatta salva la detenzione di quantitativi ridotti di tali medicinali, commisurati alle necessita' dell'allevamento, sufficiente per un periodo non superiore a sette giorni, da utilizzare in situazioni che richiedano un pronto intervento terapeutico. Vengono definite anche le attività incompatibili con il ruolo di veterinario responsabile delle scorte.
- Art. 84: si prevede che, alle strutture veterinarie di cura degli animali, per l'esclusivo impiego nell'attivita' clinica nelle strutture medesime, sia possibile cedere medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico, e i medicinali prescrivibili solo da uno specialista, ai sensi della normativa in materia di medicinali per uso umano.
- Art. 87: I campioni gratuiti di medicinali veterinari devono essere consegnati esclusivamente ad un medico veterinario iscritto all'albo professionale; ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione più piccola messa in commercio e il suo contenuto può essere inferiore a quello della confezione in commercio purché risulti terapeuticamente idoneo; non puo' essere fornito alcun campione dei medicinali disciplinati dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Ogni anno a ciascun veterinario possono essere consegnati dieci campioni per ogni concentrazione e per ogni forma farmaceutica di un medicinale veterinario esclusivamente nei 36 mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto e dieci campioni nell’ambito del listino aziendale dei medicinali veterinari in commercio da più di 36 mesi.
Viene inoltre introdotto un nuovo modello di prescrizione veterinaria .