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Trasporto animali: emanate le modalità per la formazione dei trasportatori

  • 25 ottobre 2007
  • Autore: Redazione VeSA
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La Regione Marche ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 1049 del 1 ottobre 2007 avente come oggetto: “Modalità per la formazione in applicazione del regolamento (CE) 1/2005 del 22 dicembre 2004 relativo alla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate” .

L’atto trae origine dall’ art. 6 del Regolamento (Ce) N.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n.1255/97 il quale prevede che i conducenti ed i guardiani su di un veicolo stradale che trasporta equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini o pollame siano in possesso di un certificato di idoneità ai sensi dell’Art. 17 paragrafo 2 dello stesso regolamento. L’art. 17 prevede che siano messi a disposizione dei corsi di formazione per il personale interessato lasciando tuttavia agli Stati Membri le modalità di organizzazione dei corsi di formazione necessari al rilascio di tale certificato.

L’Italia con il D.Lgs 25 luglio 2007, n. 151 sulle “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”, ha stabilito che “entro il 5 gennaio 2008 il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneita' al trasporto degli animali, che ha durata decennale......  I corsi di formazione....... possono essere realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro con oneri a carico degli interessati.”

La delibera 1049/2007 disciplina, nella Regione Marche, le modalità alle quali devono attenersi i soggetti interessati all’organizzazione dei corsi.

In particolare è previsto che le richieste vengano fatte pervenire al Responsabile/Direttore del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione nel cui territorio viene svolto il corso di formazione.

Lo stesso Direttore partecipa alla commissione d’esame, verifica il corretto svolgimento del corso di formazione nel suo complesso  ed  è l’autorità che rilascia il certificato di idoneità.

Nella delibera è inoltre allegato il modello della domanda che contiene anche alcune indicazioni sul comitato organizzatore del corso, sulla commissione d’esame e sul tipo di esame finale a cui saranno sottoposti i candidati.

Viene inoltre stabilito che l’ASUR potrà organizzare corsi di formazione per i veterinari che diventeranno docenti od esaminatori nei corsi di formazione per conducenti o guardiani.

L’elenco dei veterinari formatori sarà disponibile presso la P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare e da esso, le Associazioni od Enti che vorranno organizzare i corsi per conducenti, potranno attingere i nominativi che faranno parte dei Comitati organizzatori e delle Commissioni d’esame, tenendo presente che i veterinari docenti non potranno essere anche esaminatori nell’ambito dello stesso corso di formazione. L’elenco, appena disponibile, verrà pubblicato anche in questo sito.

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