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Sicurezza alimentare nella produzione primaria: la Regione Marche definisce le modalità di registrazione delle attività

  • 16 dicembre 2007
  • Autore: Redazione VeSA
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In data 26/11/2007 la Regione Marche ha emanato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1367“Sicurezza alimentare - Modalità di registrazione degli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni associate ai sensi del reg. CE 852/04” che definisce  modulistica e condizioni  per  effettuare la registrazione delle imprese che svolgono la loro attività nell’ambito della produzione primaria.
Per assicurare, nel territorio marchigiano, omogenea applicazione al dettato  della nuova legislazione europea in tema di sicurezza alimentare, nota come  “pacchetto igiene” la Regione Marche ha emanato specifiche disposizioni.

In particolare con la DGR 339 del 27 marzo 2006, linea guida applicativa dei Regolamenti n. 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004/CE sull’igiene dei prodotti di origine animale, già si prevedeva l’emanazione di appositi provvedimenti regionali che stabilissero le modalità e la relativa modulistica per la registrazione delle attività del settore alimentare .

Successivamente, con la  D.G.R. n. 741 del  27 giugno 2006 e la D.G.R.340  del 16 aprile 2007 sono state emanate  indicazioni per la registrazione degli stabilimenti della produzione post-primaria e con la D.G.R. 1367/2007 sono state definite le modalità, la modulistica e le tariffe da applicare per la registrazione delle attività di produzione primaria, completando così il dettato regionale emanato  per la registrazione di tutte le attività del settore alimentare.

Dal 1° gennaio 2006 sono infatti in vigore, su tutto il territorio comunitario, le prime norme del cosiddetto "pacchetto igiene", costituite dai Regolamenti CE nn. 852-853, relativi alle disposizioni generali e specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, e dai Regolamenti CE nn. 854-882 riguardanti l'organizzazione dei controlli ufficiali.
Con tali regolamenti l'Unione Europea ha identificato e separato le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare, attribuendo agli operatori del settore alimentare la responsabilità di dare piena attuazione alle prescrizioni in essi contenute ed alle autorità competenti il compito di verificare il rispetto di tali norme.

In particolare l’articolo 6 del regolamento 852/04 CE prevede che ogni operatore del settore alimentare è tenuto a notificare all’ autorità competente ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, compresa quella primaria, trasformazione  e distribuzione di alimenti ; questo per consentire la registrazione dello  stabilimento, secondo le modalità prescritte  dalla stessa autorità competente.
Gli operatori del settore alimentare debbono anche  rendere costantemente disponibili all'autorità competente informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificando  ogni cambiamento significativo di attività, inclusa la chiusura di stabilimenti esistenti.
Per dirimere ogni possibile dubbio, la DGR 1367/2007 ribadisce cosa debba intendersi per produzione primaria, specificando che sono tenute alla registrazione, nell’ambito della produzione primaria, le seguenti tipologie di attività :

  1. Produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti, vegetali ed erbe, comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione, che, tuttavia, non alterino sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta all’Azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni.
  2. Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa.
  3. Produzione ed allevamento di lumache e rane in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato.
  4. Produzione di  latte crudo ed il suo stoccaggio nell’allevamento di produzione; lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall’allevamento dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non è da considerarsi una produzione primaria.
  5. La produzione e la raccolta delle uova nell’allevamento di produzione escluso il confezionamento.
  6. Pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi,  escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione.
  7. Produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione.
  8. La produzione, l’allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione.
  9. Tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall’apicoltura deve essere considerata produzione primaria, compreso l’allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell’Azienda di apicoltura. Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell’Azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria.
  10. La raccolta di funghi, bacche, lumache, tartufi, prodotti selvatici, prodotti della caccia, ecc. ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione.

Per le attività di produzione primaria, pur comprese in tale elenco ma in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario o di una registrazione ai sensi di specifica normativa di settore, non è necessario effettuare un’ulteriore notifica ai fini della registrazione.

Al contrario, le imprese di esclusiva produzione primaria di nuova costituzione  potranno notificare l’inizio di attività ai fini della registrazione al Dipartimento di Prevenzione della Zona Territoriale ASUR dove esiste la sede operativa dell’attività, e per conoscenza al Comune, tramite la presentazione in carta semplice del modello A1 allegando la ricevuta del versamento di 25 euro (IVA compresa).

In caso di cessazione dell’attività, il titolare o il legale rappresentate dell’impresa è tenuto a notificare tale cambiamento, presentando al  Dipartimento di Prevenzione della Zona Territoriale ASUR e, per conoscenza, al Comune il modello B1 correttamente compilato e senza versamento di alcuna tariffa.

La notifica di inizio attività, cessazione, cambio ragione sociale può essere presentata anche tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA),accreditati dalla P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Servizio Salute, i quali garantiranno la correttezza amministrativa della pratica, l’inserimento dei dati nel S.I.V.A. e la trasmissione della notifica, entro 30 giorni, al Dipartimento di Prevenzione competente dell’ASUR ed in copia al Comune.
In questo caso per la notifica si utilizzeranno il modello A2 ed il modello B2.
La presentazione della notifica attraverso i CAA non prevede alcun versamento a favore dell’ASUR.

Infine la  D.G.R. 1367/2007 fornisce indicazioni applicative in alcune particolari specificità di settore, quali:

 

 

Specificità di settore

Comportamento da adottare

Modulistica da utilizzare

Nuovi allevamenti di animali produttori di alimenti (carne, latte, uova, miele) L’adempimento della notifica/registrazione in base alle disposizioni previste dalle diverse normative di settore valgono quale notifica di attività, purché il dato venga registrato in SIVA.
Per quanto riguarda i nuovi allevamenti rivolgersi al Servizio territorialmente competente.
Prevista dalla normativa di settore
Attività di raccolta di funghi, bacche, lumache, tartufi, prodotti selvatici e prodotti della caccia Sono soggette a notifica esclusivamente le attività che prevedono il conferimento del prodotto agli stabilimenti di vendita e trasformazione Modello A1
Pesca e la raccolta di molluschi bivalvi

Se i dati degli operatori sono già in possesso dell’amministrazione sanitaria o sono presenti nei registri delle diverse marinerie o dei consorzi

 

nuove Se le norme della pesca prevedono il rilascio di pareri sanitari
imbarcazioni Se le norme della pesca non prevedono il rilascio di pareri sanitari

I Servizi Veterinari dell’ASUR garantiranno, entro il 31/12/2009, l’inserimento in SIVA

 

La procedura prevista per il parere sanitario vale anche quale attività di notifica


Modello A1

 

 

Per quanto riguarda altre specificità di settore eventualmente riscontrate in sede di applicazione, la P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Servizio Salute verificherà la presenza di elenchi e darà le  indicazioni operative al fine di andare a costituire nel SIVA, entro il 31 dicembre 2009, la banca dati completa degli operatori del settore della produzione primaria.

L’adeguamento a quanto previsto per la produzione primaria dal Regolamento 852/04 dovrà essere adeguatamente pubblicizzato e monitorato, in modo da consentire agli operatori del settore alimentare di affrontare gradatamente le eventuali difficoltà con il supporto dei servizi medici e medici veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Zone Territoriali- ASUR, nelle forme ritenute più opportune, individuate anche con le Associazioni di categoria.
 

 Data pubblicazione : 16 dicembre 2007

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