La Regione Marche ha emanato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1366 del 26 novembre 2007 “ Recepimento dell'intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 115/CSR del 31 maggio 2007 concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione.”
Tale atto fornisce, ad operatori del settore ed organi di controllo, ulteriori indicazioni necessarie per progredire nel percorso di graduale ed omogeneo adeguamento della realtà territoriale alle nuove norme comunitarie in tema di sicurezza alimentare note come “ pacchetto Igiene”.
In particolare la DGR 1366/2007 detta le modalità per consentire la prosecuzione dell’attività agli stabilimenti di macellazione e sezionamento autorizzati, prima del 1 gennaio 2006, all’immissione dei prodotti alimentari di origine animale sul territorio nazionale ( macelli e sezionamenti a “capacità limitata”), fino a quando l'autorità competente non li abbia riconosciuti.
Si dettagliano, per queste attività ,le deroghe applicabili e le relative modalità di gestione, le caratteristiche e condizioni di utilizzo degli strumenti destinati alla bollatura delle carni di ungulati domestici, selvaggina di grandi dimensioni, pollame e lagomorfi, i limiti di produzione massima consentiti e le modalità e tempi da rispettare fino all'ottenimento del riconoscimento CE che deve avvenire non oltre il 31 dicembre 2009.
Infine si definiscono le condizioni necessarie per consentire il trasporto “ a caldo” delle carni di ungulati domestici appena macellati.
Da sottolineare che il periodo di trenta giorni ,previsto all’articolo 1, comma 5 della DGR 1366/2007 per la presentazione della domanda di riconoscimento richiesta per gli impianti di sezionamento a capacità limitata che operano all’interno dei laboratori di produzione di prodotti a base di carne, inizia a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (B.U.R.).