Coerentemente con la revisione da parte della Comunità Europea delle norme in materia di TSE dei piccoli ruminanti, a seguito dell’evidenza che dopo oltre 1.500.000 test eseguiti non vi sono indicazioni di un legame epidemiologico e/o molecolare tra la scrapie e le TSE negli esseri umani e che la BSE è l’unico agente di TSE identificato come zoonotico, il Ministero della Salute con il Decreto 30 ottobre 2007, (G.U. n. 30 del 5 febbraio 2008), rimuove il divieto di esclusione del latte per il consumo umano prodotto in allevamenti in cui si sono riscontrati casi di scrapie così come era previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.M. 8 aprile 1999 norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini.
Tali misure restrittive vennero adottate in funzione del principio di precauzione in carenza di dati epidemiologici riguardanti le encefalopatie spongiformi ovicaprine e del rischio di trasmissione della BSE.
Ora, alla luce dei test eseguiti, visto il parere del Consiglio superiore di sanitaà, che ritiene le attuali misure nazionali restrittive sul latte non in grado di ridurre, in base alle attuali conoscenze, i livelli di rischio di esposizione, il Ministero ha ritenuto opportuno modificare le misure adottate in merito al destino del latte proveniente da allevamenti colpiti da scrapie, in funzione delle nuove evidenze scientifiche ed epidemiologiche.