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Prevenzione trichinosi . emanata la D.G.R. 92/2008

  • 22 febbraio 2008
  • Autore: Redazione VeSA
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La Regione Marche, con Delibera della Giunta Regionale n. 92 del 28 gennaio 2008, ha emanato le linee guida per la corretta applicazione del Reg. Ce 2075/05 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni. Con il suddetto atto si intendono fornire indicazioni applicative concernenti talune prescrizioni contenute nel Regolamento 2075/05, con particolare riferimento agli aspetti innovativi rispetto la precedente normativa, e inoltre definire le misure da adottare nell’ambito del piano di emergenza di cui all’articolo 7 del regolamento stesso.
Nella sezione I della Delibera vengono indicati i requisiti richiesti affinché le aziende che allevano suini possano essere riconosciute ufficialmente indenni da Trichinella a seguito di presentazione da parte delle stesse di apposita domanda alla Z.T. competente (Allegato B del documento in oggetto); fanno eccezione le aziende di selvaggina allevata che non possono essere accreditate.

In aggiunta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 2075/2005, verrà effettuato un programma di monitoraggio al macello dei suini domestici provenienti da aziende riconosciute esenti da trichinella che preveda il controllo sistematico di tutte le scrofe e i verri e il controllo a campione del 10% di ogni partita da ingrasso.
L’accreditamento delle aziende sarà affiancato dall’attuazione di un programma di sorveglianza della fauna selvatica come previsto dall’allegato IV del regolamento che riguarderà gli animali indicatori rinvenuti morti o abbattuti nel corso della normale attività venatoria o nell’ambito di piani provinciali di controllo.
Nelle successive sezioni della delibera vengono specificate le modalità per il prelievo dei campioni, il destino delle carcasse e il loro sezionamento  in più di 6 parti in attesa dell’esito dell’esame trichinoscopico, le modalità di invio dei campioni al laboratorio e le azioni in caso di sospetto o di positività per Trichinella.

Infine, per quanto riguarda le carcasse dei cinghiali abbattuti a caccia destinate al consumo domestico privato e i suini oggetto di macellazione sempre per uso domestico privato, i campionamenti devono essere svolti sistematicamente in attesa di un piano di controllo regionale basato sulla valutazione del rischio e che terrà conto della situazione epidemiologica dell’area geografica considerata sia per quanto concerne gli allevamenti che la fauna selvatica, nonché dei dati relativi alle macellazioni per uso privato degli anni precedenti; l’indagine andrà svolta in collaborazione con l’ IZS di competenza e con l’ ISS.

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