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BTV8: definite le indicazioni per la movimentazione degli animali sensibili dalle zone di restrizione e all' interno delle stesse

  • 11 aprile 2008
  • Autore: Redazione VeSA
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Con nota della Direzione Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute prot. 0006553-P-07/04/2008 sono state definite le indicazioni per la movimentazione degli animali sensibili alla Blue tongue da vita e da macello dalle zone di restrizione per il sierotipo BTV8 e all'interno delle stesse.

Per gli animali da vita non è consentita la movimentazione degli animali sensibili dalle zone di restrizione verso altre parti del territorio nazionale ad eccezione degli animali vaccinati o naturalmente immunizzati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. l 266/07 e successive modifiche.
La movimentazione all'interno della zona di restrizione è consentita, in particolari condizioni, limitatamente alla categoria dei vitelli di età inferiore a 30 giorni.

Per gli animali da macello: la movimentazione degli animali all'interno della zona di restrizione ma provenienti da aziende poste in zona infetta, è consentita esclusivamente verso macelli designati e a seguito di visita clinica del Veterinario Ufficiale che riporta l'esito di detta visita nell'apposita sezione E del Modello IV che scorta gli animali.

La movimentazione all'interno della zona di restrizione, al di fuori della zona infetta, è consentita :

a) verso maceIli anche non designati a condizione che gli animali siano stati sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale che riporta l'esito dei detta visita nell'apposita sezione E del Mod. IV che scorta gli animali;

oppure

b) verso macelli designati anche senza essere stati sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale a condizione che il detentore registri in BDN, al massimo entro 24 ore dall’evento, la movimentazione in uscita (con indicazione degli identificativi degli animali e del codice del macello di destinazione) e a condizione che il responsabile dello stabilimento di macellazione registri in BDN l'avvenuta macellazione al massimo entro 48 ore dalla macellazione.

La movimentazione dalla zona di restrizione, al di fuori della zona infetta, verso il rimanente territorio nazionale è consentita esclusivamente verso macelli designati a condizione che gli animali siano stati sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale che riporta l'esito di detta visita nell'apposita sezione E del Mod. IV che scorta gli animali.

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Categorie: Blue Tongue
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