La Regione Marche ha emanato il Decreto del Dirigente della P.F.Veterinaria e Sicurezza alimentare n.123/VS 04 del 26/05/2008 " Recepimento dell’intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 Giungno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome, n.5 / CSR del 25 Gennaio 2007 in materia di vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana "
Il legislatore comunitario, con i nuovi Regolamenti (CE) del cosi detto " pacchetto igiene " ha previsto la possibilità per il produttore primario di vendere i propri prodotti in ambito locale, individuato nella provincia di appartenenza e province contermini.
Tuttavia, poiché al latte crudo è associato un livello di rischio igienico-sanitario superiore rispetto al latte trattato termicamente, è necessario che la produzione e la vendita diretta al consumatore finale si realizzi nel pieno rispetto di elevati livelli igienici.
La Regione Marche, già con nota Prot. 9342 del 02.05.05, aveva emanato delle linee guida che regolamentavano il settore.
Successivamente, il Ministero della salute, considerato il crescente interesse nazionale su tale tipologia di prodotto, ha adottato un provvedimento di intesa Stato-Regioni, al fine di fornire agli operatori del settore alimentare indicazioni uniformi per le procedure igieniche di produzione e commercializzazione e agli organi di controllo alcune prescrizioni relative ai controlli ufficiali.
Il documento in oggetto, pertanto, recepisce i contenuti dell’intesa Stato Regioni di cui sopra apportando alcune modifiche ed integrazioni operative maggiormente aderenti alle specifiche realtà locali.
Ecco, sinteticamente, i punti salienti del documento regionale che detta le nuove linee di indirizzo relative alla vendita di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale:
- Vengono definite nuove procedure per l’autorizzazione alla vendita conformemente alla vigente normativa in materia di sicurezza alimentare
- Vengono indicate le prescrizioni sanitarie relative alle aziende ed al bestiame da latte riguardanti, in particolare, lo stato sanitario degli animali,la gestione dei farmaci, i requisiti di sicurezza ed igiene dei mangimi e relativa rintracciabilità, l’igiene della mungitura e dello stoccaggio del latte, l’igiene del personale e relativa formazione.
- Vengono indicate le prescrizioni strutturali e funzionali delle aziende di produzione (locali, attrezzature, servizi, ecc) anche in relazione alla tipologia di vendita del latte crudo stesso che può avvenire in azienda, in vendita ambulante o, comunque, in sedi differenti da quella dell’azienda di produzione
- Vengono definiti i principali temi su cui deve essere predisposto, da parte dell’operatore del settore alimentare, il sistema di autocontrollo igienico-sanitario
- Vengono fornite alcune prescrizioni relative alla materia prima "latte" su criteri microbiologici, chimici e di conta cellulare
- Vengono impartite ai Servizi Veterinari territoriali prescrizioni relative ai controlli ufficiali
- Vengono definite le modalità di etichettatura dei contenitori di latte crudo
Ultima modifica: 4 giugno 2008