Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 16-6-2008 l’ Ordinanza del Ministero della Salute “Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni”.
L’Ordinanza, segnatamente al capitolo delle registrazioni delle aziende, stabilisce che il detentore di animali ha l'obbligo di:
- richiedere al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la registrazione dell'azienda e degli allevamenti in cui sono detenuti animali,indipendentemente dalla specifica tipologia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche e del decreto legislativo n. 158 del 2006, entro venti giorni dall'inizio dell'attività;
- comunicare al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell'attivita' di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.
A seguito di tali richieste il Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ha l'obbligo di :
- attribuire un codice d'identificazione aziendale a ciascuna azienda, ad esclusione di quelle che detengono un solo suino per auto-consumo;
- registrare le aziende nella BDN (ad esclusione di quelle che detengono un solo suino per auto-consumo), unitamente ai dati anagrafici, strutturali e sanitari cosi' come specificato nell'allegato n. 1, entro cinque giorni lavorativi a partire dall'attribuzione del codice di identificazione aziendale
- aggiornare i dati presenti in BDN entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di variazione, ovvero dalla verifica effettuata in azienda;
- registrare, esclusivamente in archivi locali, le aziende che detengono un solo suino per auto-consumo.
Riguardo l’identificazione degli animali, il detentore degli stessi ha l'obbligo di:
- identificare gli animali nati in azienda, nel rispetto dei termini e con le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e dalla circolare n. 11 del Ministero della sanita' del 14 agosto 1996;
- garantire l'identificabilita' degli animali e provvedere a ripristinare correttamente il codice identificativo originario presente sull'animale, qualora sia divenuto parzialmente o totalmente illeggibile;
- riportare correttamente, in caso di movimentazione, gli identificativi dei capi sul modello IV di cui al decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007 (in seguito: Mod. IV).
Infine per ciò che riguarda le movimentazioni, tutte devono essere scortate dal Mod. IV di cui al D.M. 16 maggio 2007.
Detto modello dovrà essere compilato in quadruplice copia, cosi' come specificato nelle note allegate al modello stesso; nel caso in cui tutte le informazioni previste siano gia' presenti in BDN, il modello potrà essere stampato direttamente dall'applicativo disponibile in BDN.
Nei casi di movimentazioni da e verso stalle di sosta, centri di raccolta, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni su tutto il territorio nazionale, gli animali devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente entro le 48 ore precedenti il carico.
L'esito di tale visita deve essere riportato nell'apposita sezione del Mod. IV.
Fermo restando che non e' consentito movimentare animali in partenza da aziende non accreditate per malattia vescicolare del suino,tale visita sarà necessaria anche per le movimentazioni provenienti da aziende accreditate di regioni non accreditate.
Data ultimo aggiornamento 20/06/2008