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Anagrafe degli Equidi

  • 2 luglio 2008
  • Autore: Redazione VeSA
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Con Decreto interministeriale (Sanità-Agricoltura) 5 maggio 2006 (previsto dall’articolo 8, comma 15 della Legge n. 200 del 1° agosto 2003 ), si sono dettate le linee guida ed i principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina in Italia.

Per la sua attuazione tutti gli equidi (cavalli, asini, muli e bardotti) che vivono stabilmente sul territorio nazionale, se non già presenti nei Libri Genealogici o nei Registri di Razza, devono essere identificati ed iscritti nell’ANAGRAFE, che ha fondamentalmente lo scopo di rilevarne il numero, registrare le località ove sono tenuti, la loro provenienza e proprietà.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Circolare n° 1 del 14 maggio 2007 ha dato istruzioni all’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.), presente capillarmente sul territorio attraverso le Associazioni Provinciali Allevatori (APA), per la gestione pratica della stessa anagrafe.

I proprietari di qualsiasi tipo di equide devono quindi contattare le sedi APA competenti per territorio per denunciarne il possesso, richiederne l’identificazione (mediante impianto di transponder), la registrazione nella Banca Dati Equina (BDE) ed ottenere l’emissione del documento d’identificazione (passaporto) che dovrà accompagnare l’animale in ogni suo spostamento.

Inizialmente sul passaporto saranno riportati il numero di microchip impiantato sull’animale,  il segnalamento (sesso, razza, mantello, segni caratteristici), la data di nascita, la scelta della destinazione finale dell’equide e i dati del proprietario.

Successivamente dovranno essere riportate le notizie riguardanti le vaccinazioni, i trattamenti sanitari, i passaggi di proprietà, la morte, il furto, lo smarrimento e la macellazione.

Il proprietario dell’equide, per mantenere aggiornato il passaporto del proprio animale , deve tempestivamente comunicare ogni evento all’Associazione o Ente  che tiene il Libro genealogico o i Registri Anagrafici della razza (per gli equidi iscritti ai sensi delle L.30/91 e L. 280/99 ) o viceversa all’Ufficio Periferico dell’Anagrafe degli Equidi per gli animali NON iscritti ai Libri genealogici.


 
Quali equidi vanno iscritti all’anagrafe equina ?

Vanno iscritti all’Anagrafe degli equidi tutti i cavalli, asini, muli e bardotti presenti sul territorio nazionale nati dopo l’01/01/2007 o sprovvisti di qualsiasi documento di identificazione (passaporto o Libretto Sanitario) conforme alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE. ….>>>>


 

Quali sono le modalità di iscrizione all’anagrafe equina ?

Il proprietario o detentore dell’equide, prima del ritiro del Passaporto deve .…>>>>


 

Quale dovrà essere la  gestione degli eventi successivi?

Cosa  fare in caso di :

Passaggi di Proprietà

Duplicato passaporto per smarrimento o furto del passaporto

Furto

Morte dell’equide 
   ….>>>>
 

Modalità di pagamento del servizio

I costi dei servizi di anagrafe degli Equidi, microchip e passaporto, sono a carico del proprietario e i versamenti vanno effettuati direttamente all’A.I.A. specificando la causale di versamento
Il MANUALE OPERATIVO per la gestione della ANAGRAFE degli EQUIDI - Procedure di attuazione del Decreto 5 maggio 2006 riporta i seguenti moduli utili alla gestione e alle comunicazioni riguardanti l’anagrafe

- Allegato 1 - Registro di carico e scarico

- Allegato 2 - Dichiarazione di equide destinato direttamente al macello

- Allegato 3 - Denuncia di nascita

- Allegato 4 - Struttura codici e caratteristiche tecniche transponder e lettori

- Allegato 5 - Passaporto equide

- Allegato 6 - Comunicazione di vendita

- Allegato 7 - Comunicazione morte o furto o smarrimento equide

- Allegato 8 - Comunicazione furto o smarrimento passaporto

Una nuova normativa comunitaria si applicherà obbligatoriamente in tutti gli Stati Membri dal 1 luglio 2009: il Regolamento (CE) n. 504 del 6 giugno 2008, in attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio, che parimenti reca disposizioni sul sistema di identificazione degli equidi con l'impiego di microchip e banche dati.
Il sistema di identificazione degli equidi previsto dal nuovo Regolamento si compone dei seguenti elementi:

  • un passaporto come documento di identificazione unico e valido a vita. Un'opzione aggiuntiva al documento di identificazione potrà essere rappresentata dalla "carta intelligente", una carta in plastica con chip incorporato per gli equidi movimentati all'interno di uno stesso Stato Membro.

     
  • un metodo che permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l'equide;

     
  • una banca dati nella quale sono registrati con un numero univoco di identificazione, gli elementi caratterizzanti dell'animale.

     
  • All'animale viene attribuito un codice "UELN" (Universal Equine Life Number), un codice alfanumerico a quindici cifre (unico per tutta la vita dell'animale) contenente informazioni sull'equide.

 

 

 Autori dell'articoloDirettore editoriale e Componente  della Redazione Distr. ASUR Marche

 

Ultimo aggiornamento 2 luglio 2008

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