Cosa fare in caso di :
Passaggi di Proprietà
L’ anagrafe degli equidi deve gestire tutti gli eventi, compresi i passaggi di proprietà, solo per i cavalli presenti nella banca dati.
Per gli equidi identificati prima del 1.1.2007, secondo la decisione 93/623/CEE, e non identificati con transponder, la Banca Dati Equina (BDE) produrrà un nuovo numero di passaporto che verrà apposto con etichetta autoadesiva sul passaporto originale. Il medesimo numero verrà utilizzato come codice identificativo dell’equide in BDE.
Duplicato passaporto per smarrimento o furto del passaporto
In caso di smarrimento o furto del passaporto occorre presentare denuncia alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia, ecc..).
Successivamente la denuncia deve essere consegnare all’APA, la quale provvederà all’emissione di un nuovo passaporto riportante la dicitura “DUPLICATO”, se trattasi di equide già registrato nell’anagrafe degli equidi (quindi provvisto di microchip), mentre se si tratta di equide identificato con il solo passaporto o libretto sanitario (FISE, ASL o antecedenti alle Dir. 93/623/CEE e 2000/68/CE) occorre identificare nuovamente l’equide attraverso l’inoculo di microchip e il rilascio di un nuovo passaporto contrassegnato come “secondo originale”.
Furto
In caso di furto dell’equide occorre presentare denuncia alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia, ecc..).
Successivamente comunicare il furto per iscritto (allegato 7 del MANUALE OPERATIVO per la gestione della ANAGRAFE degli EQUIDI - Procedure di attuazione del Decreto 5 maggio 2006) entro 7gg dall’evento all’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A), all’APA, all’ Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.) o alle Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) in ragione delle rispettive competenze allegando copia della denuncia e il passaporto in originale.
Morte dell’equide
In caso di morte è compito del proprietario provvedere allo smaltimento della carcassa secondo le modalità previste dalla normativa in vigore (Regolamento CE 1774/02). Successivamente il proprietario, entro 7gg, comunica all’AIA, all’APA, all’UNIRE o all’ANA in ragione delle rispettive competenze, la morte dell’equide compilando la dichiarazione e restituendo il passaporto.
Ultimo aggiornamento 2 luglio 2008