La Regione Marche ha adottato la D.G.R n.752 del 3 giugno 2008 “ Recepimento dell’intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della L. n.131/2003 , tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, n.6/CSR/2007 in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei regolamenti CE 852 e 853/2004 “
Con questa deliberazione vengono recepiti i contenuti del documento dell’intesa n.6/CSR del 25 gennaio 2007, tra Governo ,Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, demandando ad eventuali ed ulteriori atti del Dirigente della Posizione Funzionale “ Veterinaria e sicurezza alimentare “ modifiche ed integrazioni operative maggiormente aderenti alle specifiche realtà locali.
Le principali novità introdotte con la DGR 752/2008 sono contenute nei seguenti articoli degli allegati:
- articolo 1 : concede, in via transitoria per un periodo di tre anni (dal 1 gennaio 2006), la possibilità di utilizzare a determinate condizioni, per la produzione di alcuni tipi di formaggi, il latte crudo bovino non rispondente ai criteri previsti, per tenore in germi a 30° e cellule somatiche, dall’allegato III , sezione IX del Reg. 853/2004.
Durante tale periodo transitorio verrà applicato ,secondo un protocollo elaborato da produttori e trasformatori d’intesa con i servizi veterinari, un piano di controllo sul latte crudo ed il rispetto, da parte dell’azienda, di misure igienico-sanitarie atte al ripristino della conformità
- articolo 2: prevede che anche gli operatori del settore alimentare diversi da quelli indicati dall’art 1, comma 2, possano avvalersi della deroga transitoria sopra citata , previa presentazione di una domanda di adesione ad un protocollo regionale di ripristino della conformità del latte ai parametri previsti dalla normativa vigente
Autori dell'articolo: Direttore editoriale e Componente della Redazione Distribuita ASUR Marche
Ultimo aggiornamento 9 luglio 2008