E’ stata pubblicata (G.U. n. 194 del 20-8-2008) l’ Ordinanza 6 agosto 2008, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.
Già pubblicizzato dallo stesso Ministero dal 6 agosto c.a., l’atto consente di fare nuovi passi avanti nella lotta al randagismo canino.
In particolare l’Ordinanza dispone che, in tutto il territorio nazionale, proprietari e detentori di cani debbano identificare e registrare i propri animali tramite l’applicazione di un microchip elettronico
Per i cuccioli identificazione e registrazione debbono essere effettuate nel secondo mese di vita dell’animale mentre per gli altri animali si dovrà ottemperare a tale obbligo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza stessa (coincidente con la data di pubblicazione in G.U.)
Stesso termine è previsto per provvedere alla registrazione nel caso di cani già identificati ma ancora non registrati nell’anagrafe canina regionale.
E’ vietata la vendita di cani non identificati nè registrati e la vendita di cuccioli di età inferiore ai due mesi.
Applicazione del microchip e registrazione sono effettuate dai veterinari pubblici competenti per territorio e dai veterinari libero professionisti abilitati ad accedere alle anagrafi canine regionali, tenuti anche a verificare la presenza dell’identificativo nel corso della loro attività professionale. In merito si sottolinea che,nella Regione Marche, già da tempo numerosi veterinari liberi professionisti sono stati abilitati ad identificare e registrare i cani nella banca dati dell'Anagrafe canina informatizzata regionale.
Il certificato di iscrizione all’anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà
L’Ordinanza prevede inoltre che i Comuni debbano identificare e registrare i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture convenzionate affidando ai Sindaci la responsabilità dell’osservanza di tali procedure. Gli stessi Comuni dovranno dotare la Polizia locale di almeno un dispositivo per la lettura dei microchip ISO compatibile, per effettuare controlli finalizzati alla prevenzione del randagismo.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali definirà, con un provvedimento da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni, le modalità per assicurare l’interoperatività tra la banca dati canina nazionale e le anagrafi canine regionali ed individuerà un unico documento di identificazione e registrazione dei cani, da adottare in sostituzione della certificazione attuale.
Importanti le novità introdotte per quanti producono e commercializzano i microchip:
tali attività potranno essere svolte unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ai quali verrà assegnata una serie numerica di codici identificativi elettronici; tali trasponder potranno essere venduti unicamente alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano, alle Aziende Sanitarie Locali, ai Medici Veterinari accreditati ed alle Facoltà di Medicina Veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico. Quanti già producono e commercializzano microchip debbono provvedere alla registrazione presso il Ministero entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza
Viene reso obbligatorio garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip prodotti e commercializzati ed è vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Tuttavia Regioni e Province autonome potranno utilizzare i microchip che già possiedono fino ad esaurimento delle scorte, così come è consentita la commercializzazione di microchip con serie numerica non assegnata dal Ministero, fino alla data del 31 marzo 2009.
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Ultimo aggiornamento 22 agosto 2008