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Anagrafe Suini: la UE armonizza gli interventi negli Stati membri

  • 4 settembre 2008
  • Autore: Redazione VeSA
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Sulla Gazzetta ufficiale europea (L. 213 - 8 agosto 2008) è stata pubblicata la versione codificata della Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.

La direttiva, in vigore dal 28 agosto scorso, sostanzialmente non modifica quanto già in atto in Italia.

Ciò che vi è riportato è da considerarsi come una base legislativa (misure minime) in materia di anagrafica suina. Norme più dettagliate possono essere stabilite di volta in volta dalla comunità al fine di estirpare o di controllarle particolari patologie infettive.

Si tratta sicuramente di una norma che ha la funzione di armonizzare la gestione delle anagrafi suine nei diversi stati membri e che viene ad integrarsi con quanto già disposto a livello nazionale, spesso in forma più restrittiva (ad. es. la Direttiva concede la possibilità di derogare dalla registrazione le aziende detentrici di un solo maiale per autoconsumo).

I punti salienti di cui si occupa la Direttiva sono i seguenti:

  • L'autorità competente, da considerarsi il Servizio Sanitario Nazionale, deve istituire un elenco aggiornato di tutte le aziende situate sul suo territorio che detengono suini con la specifica dei detentori degli animali e la marcatura utilizzata per identificare l'azienda.
     
  • I detentori sono chiamati a loro volta a tenere un registro che indichi il numero di animali presenti nell'azienda ed a registrarne gli spostamenti (numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita,  loro origine o destinazione, date di tali flussi).
     
  • Il marchio di identificazione dell'animale deve essere apposto prima che l'animale lasci l'azienda di nascita e non può essere rimosso o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. L’identificazione è da effettuarsi a cura del proprietario o detentore con un marchio auricolare o con un tatuaggio atto a consentire l'individuazione dell'azienda di provenienza. Ogni sostituzione deve essere annotata sul registro.

Anche gli animali provenienti da paesi terzi dovranno essere dotati di un marchio conforme a quanto previsto nella Direttiva e dovrà essere stabilito un nesso tra la precedente identificazione e quella assegnata dallo stato membro. Il tutto sarà riportato nel registro sopra descritto.

Gli Stati membri dovranno prendere le misure amministrative e/o penali necessarie per punire qualsiasi infrazione della legislazione comunitaria, nel caso si accerti che la marchiatura, l'identificazione degli animali o la tenuta dei registri non sia stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni della direttiva.


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Ultimo aggiornamento 4  settembre 2008

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