Il Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n°225 del 25/09/08 ha pubblicato il Decreto Legislativo 04/08/08 N°148 “Attuazione della Direttiva 2006/88/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alla misure di lotta contro tali malattie.
Questo nuovo Decreto legislativo viene a sostituire l’ormai datato D.Lvo 555/92 che normava in precedenza il settore, introducendo, tuttavia, alcune differenze.
La più sostanziale sta nel campo di applicazione del decreto che non si limita più a comprendere gli impianti veri e propri, oggetto di un’impresa impiantata ai fini di ottenere un reddito stabile e consistente, ma và a comprendere anche i bacini destinati alla pesca sportiva e quelli destinati ad allevare od ospitare pesci ornamentali , compresi i laghetti e le vasche da giardino e gli acquari dei pet shops, se non completamente isolati dai bacini idrografici naturali della zona geografica in cui sono collocati.
Tutte le movimentazioni degli animali da e verso questi impianti dovranno essere documentate, con regole precise per la registrazione e lo smaltimento degli animali morti durante il trasporto, nonché per lo svuotamento delle acque dei recipienti e cisterne che hanno trasportato animali d’acquacoltura vivi.
La normativa si interconnette anche con le già vigenti regole operative sancite dai regolamenti del cosiddetto “pacchetto igiene”, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche igieniche degli stabilimenti destinati alla macellazione ed a tutte le eventuali lavorazioni successive , dei pesci allevati, negli impianti di acquacoltura.
Un nuovo forte impulso viene inserito per rispettare quanto stabilito dal Regolamento 178/2002 CE in materia di tracciabilità e rintracciabilità sul percorso di filiera dell’animale di acquacoltura sia nella condizione di animale vivo sia dopo la macellazione o lavorazione e quindi come prodotto derivato.
Il tutto trova la sua ragione d’essere nell’obiettivo di combattere ancora più efficacemente la diffusione, a volte del tutto casuale ed involontaria, di forme patologiche da un allevamento di animali acquatici ad un altro mediante introduzione di novellame infetto, o da un allevamento agli animali selvatici della stessa specie o specie consimile, mediante introduzione, nell’ambiente naturale, di soggetti da ripopolamento nei vari stadi di crescita oppure a causa di sversamenti incontrollati nei corsi d’acqua naturali di acque potenzialmente infette, provenienti dagli impianti confinati di allevamento.
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Ultimo aggiornamento 13 ottobre 2008