Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario – Ufficio VI con nota 0020677-P- del 20/10/2008 ha fornito chiarimenti in materia di trasporto di equidi in relazione a quanto stabilito nel Provvedimento 20 marzo 2008 - Accordo Stato-Regioni - concernente “Prime disposizioni per l’autorizzazione al trasporto di animali vivi”, pubblicato nella G.U. serie generale n.118 del 21/05/2008.
Il documento contiene un parere del Direttore Generale dott.ssa Gaetana Ferri che, in attesa della revisione del citato Accordo Stato-Regioni, ribadisce quanto già espresso nella nota n. 6512 dello stesso Ministero del 7 aprile 2008.
In tale nota 7 aprile 2008 si afferma che in caso di trasporto privo di una connotazione commerciale non vada applicato il Regolamento (CE) 1/2005, anche nel caso di trasporto di equidi non di proprietà e/o con mezzi altrui come spesso avviene in ambito familiare o gruppo amicale, mentre nell’Accordo Stato-Regioni l’esenzione dall’applicazione del regolamento si riferisce al trasporto senza finalità economica in conto proprio del proprio animale e con veicolo di proprietà.
La nota del 20 ottobre 2008 precisa come non sia stato possibile integrare l’Accordo Stato-Regioni “Prime disposizioni per l’autorizzazione al trasporto degli animali vivi” con il contenuto nella nota 20 marzo 2008, anche se discusso e condiviso con i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, poiché tale documento era già stato formalizzato ed in fase di pubblicazione ed anticipa che “ in fase di revisione dell’Accordo sarà riconsiderato anche l’obbligo di registrazione degli operatori che non rientrano negli ambiti autorizzativi del regolamento (CE) n.1/2005”
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Ultima modifica: 29 ottobre 2008