La Regione Marche con la Delibera di Giunta Regionale n. 1767 del 01/12/2008 ha recepito l’accordo Stato-Regioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 118 del 21 maggio 2008 riguardante “Prime disposizioni per l’autorizzazione al trasporto degli animali vivi”.
L’accordo è stato recepito sostanzialmente nella sua totalità ma con qualche modifica relativamente all’accertamento dei requisiti dei mezzi di trasporto per i trasporti di durata inferiore alle 8 ore. Nella procedura di autorizzazione al trasporto viene infatti lasciata al veterinario del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche l’opportunità di verificare direttamente i requisiti dei mezzi di cui dispone il trasportatore, qualora sia ritenuto necessario.
Si è voluto in pratica, coerentemente con le disposizioni del Reg. (CE) 1/2005, responsabilizzare il trasportatore il quale deve garantire che i mezzi che intende usare per il trasporto degli animali siano conformi ai requisiti del regolamento.
Per il resto viene confermato il contenuto dell’accordo Stato-Regioni ed in particolar modo che
- gli allevatori che trasportano i propri animali con i propri mezzi fino ad una distanza massima di 50 km, pur rientrando nel regolamento, non sono soggetti ad autorizzazione, così come non sono soggette ad autorizzazione le persone fisiche o giuridiche che trasportano i propri animali con propri mezzi, con una finalità economica, fino ad una distanza massima di 65 km.
- il trasporto senza finalità economica di equidi per conto proprio eseguito con propri mezzi non rientra nel campo di applicazione del regolamento.
In questi casi comunque, al fine di assicurare la rintracciabilità di tali trasportatori, è previsto che gli stessi siano registrati presso il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della propria Zona Territoriale.
Ultima modifica: 9 dicembre 2008