La Giunta Regionale Marche con Delibera 1805 del 9 dicembre 2008 ha inteso recepire l'accordo, che risale al 20 dicembre 2007, tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano, concernente la «Linea guida relativa all'esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario». (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 febbraio 2008, n. 32, S.O.)
Questo argomento non era stato finora oggetto di normativa specifica. In particolare, con tale atto, si intende garantire la sanità ed il benessere di animale donatore e trasfuso e disciplinarne compiutamente la materia.
In tale contesto le modalità previste per l'attuazione della procedura di donazione di unità di sangue intero devono fornire garanzia di evitare sofferenza, angoscia o danni durevoli a carico dei soggetti animali coinvolti.
La linea guida si applica al sangue intero di cani, gatti ed equidi prelevato da animali di proprietà di persone giuridiche e/o fisiche per scopo trasfusionale, mentre i prodotti derivati dal sangue sono ancora regolati dal
decreto legislativo del 6 aprile 2006, n.193.
Si definisce "sangue intero" il sangue prelevato, per lo scopo trasfusionale, dal donatore riconosciuto idoneo, utilizzando materiale sterile e sacche regolarmente autorizzate dal Ministero della salute e contenenti una soluzione anticoagulante-conservante.
Il prelievo deve essere effettuato esclusivamente da un medico veterinario, attuando una metodica che garantisca
asepsi ed utilizzando un sistema a circuito chiuso.
Vengono attribuite al direttore sanitario della struttura trasfusionale le funzioni di stilare un protocollo dettagliato delle procedure di prelievo e di vigilare sulla sua applicazione.
Per ogni intervento l'animale donatore deve essere sottoposto obbligatoriamente ad appropriati esami di laboratorio (elencati per specie all'Allegato 1) volti ad escluderne gli stati patologici e la positività degli indicatori delle malattie trasmissibili, nonché ad individuarne le principali caratteristiche immunoematologiche. Vengono rivolte particolari attenzioni agli stati di debilitazione, iponutrizione, edemi, anemia, ittero, cianosi, dispnea e lesioni cutanee.
Nell'Allegato 2 vengono illustrate le fasi della procedura da seguire per la raccolta del sangue e gli elementi per la valutazione all’idoneità alla donazione.
Prima della somministrazione di sangue intero ai riceventi devono essere eseguite delle indagini volte ad accertare la compatibilità fra il donatore ed il ricevente.
nell’Allegato 3 sono definiti i criteri di esclusione permanente e temporanea dell'animale candidato donatore ai fini della protezione della sua salute, ad esempio l’animale precedentemente affetto da malattie autoimmuni e immunomediate; malattie cardiovascolari; malattie del sistema nervoso centrale; neoplasie o malattie maligne; tendenza anomala all'emorragia; crisi convulsive.
l’Allegato 4 riportai criteri di esclusione permanente e temporanea dell'animale candidato donatore ai fini della protezione della salute dell'animale ricevente, ad esempio per malattie autoimmuni e immunomediate, neoplasie maligne, diabete insulino-dipendente, epilessia, malattie cardiovascolari, glomerulonefrite cronica e pielonefrite, policitemia vera.
Inoltre sono inidonei alla donazione se hanno contratto: per il cane la babesiosi; per il gatto la immunodeficienza felina (FIV), la leucemia virale felina (FeLV), la peritonite infettiva (FIP); nel cavallo la babesiosi, l'infezione da Anaplasma phagocitophila e da Ehrlichia equi, l'anemia infettiva e la morva.
Sono causa di esclusione temporanea nel gatto la Toxoplasmosi e l'infezione da Mycoplasma haemofelis (dopo guarigione clinica); nel cane la Leishmaniosi (in presenza di titoli sierologici bassi e indagine PCR negativa), l'Ehrlichiosi e la Borreliosi (dopo la guarigione clinica in presenza di titoli sierologici negativi).
Nell’Allegato 5 sono elencate le attrezzature di cui si deve dotare il centro destinato alla preparazione e conservazione del sangue, istituto che viene equiparato ad una struttura veterinaria secondo la definizione dell'accordo Stato Regione (Atti n. 1868 del 26 novembre 2003).
Preliminarmente e successivamente al prelievo è necessario ispezionare le sacche e le provette per verificare l'assenza di eventuali difetti, la scadenza, la corretta quantità di anticoagulante. E’ necessario inoltre verificare la correttezza dei dati in etichetta che consenta di ricostruire il percorso di ogni unità di sangue, dal momento del prelievo fino alla sua destinazione finale (tracciabilità regolamentata dall’Allegato 6).
Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2008